Elezione del Consiglio nazionale 2011

Circolare del Consiglio federale

8.5.9 Principi di trattamento

Se è escluso che le irregolarità contestate abbiano avuto un influsso determinante sull'esito dell'elezione, esse non costituiscono più un motivo per non entrare nel merito; il Consiglio federale invita i Cantoni tuttavia a respingere senza esame approfondito siffatti ricorsi insufficientemente motivati (art. 79 cpv. 2bis LDP).

La presentazione di un ricorso presso il dipartimento incaricato della sua istruzione anziché dinanzi al Consiglio di Stato non può costituire un motivo per non entrare nel merito o per respingere il ricorso; per una causa concernente un ricorso in materia di elezioni federali questo contraddirebbe l'articolo 8 della legge federale del 20 dicembre 196828 sulla procedura amministrativa (PA), secondo cui l'autorità che si reputa incompetente trasmette senza indugio la causa a quella competente.

Per quanto attiene ai ricorsi in materia elettorale interposti dinanzi al Governo cantonale, l'articolo 78 LDP esige soltanto che il ricorrente motivi il ricorso con una breve esposizione dei fatti. Il ricorrente deve quindi indicare con sufficiente precisione il luogo e il momento in cui si sono verificati i fatti contestati. L'autorità di ricorso deve tuttavia accertare d'ufficio i fatti e decidere la causa applicando d'ufficio il diritto.



28 RS 172.021


Ultima modifica 31.12.2011

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