Elezione del Consiglio nazionale 2011

Circolare del Consiglio federale

6.4 Esortazione a presentare proposte di candidatura

I Governi cantonali invitano per tempo gli/le elettori/trici a presentare le proposte di candidatura, attirando la loro attenzione segnatamente sulle seguenti prescrizioni:

 

6.4.1     Presentazione ai Governi cantonali nel giorno di riferimento

 

Le proposte di candidatura devono giungere ai Governi cantonali, durante l'orario di ufficio, al più tardi entro il giorno di riferimento, ossia il lunedì tra il 1° agosto 2015 e il 15 settembre 2015 stabilito dal diritto cantonale. La data del timbro postale del giorno di invio non è quindi sufficiente per rispettare il termine di deposito delle proposte (art. 21 cpv. 1 e 2 LDP).

 

6.4.2     Numero delle proposte di candidatura e approvazione scritta del/la candidato/a

 

Le proposte di candidatura non devono contenere un numero di nomi superiore a quello dei/delle deputati/e da eleggere nel circondario e nessuno vi può essere iscritto più di due volte (art. 22 cpv. 1 LDP). Per essere valida, ogni candidatura dev'essere corredata dell'approvazione scritta del/la candidato/a (art. 22 cpv. 3 LDP). Questa può semplicemente consistere nella firma apposta sulla proposta di candidatura (art. 8b cpv. 2 ODP).

 

6.4.3     Candidatura soltanto su una proposta e un unico Cantone

 

Nessun/a candidato/a può figurare su più di una proposta del medesimo circondario o su più proposte di più di un Cantone con sistema proporzionale (art. 27 cpv. 1 e 2 LDP); se una persona figura su più di una proposta di candidatura di un Cantone, il Cantone deve stralciarla immediatamente da tutte le proposte di candidatura. Affinché possa stralciare le persone che si sono candidate in più Cantoni, la CaF deve poter contar sul fatto che ogni Cantone le inoltri subito le proposte di candidatura pervenutegli.

 

6.4.4     Numeri minimi di firmatari e denominazione della proposta

 

Ogni proposta dev'essere firmata personalmente da un numero minimo di elettori/trici con domicilio politico nel circondario elettorale (art. 24 cpv. 1 LDP) ed essere provvista nell'intestazione di una denominazione che la distingua dalle altre (art. 23 LDP). I gruppi che presentano proposte di candidatura con elementi identici nella denominazione principale e che intendono congiungerle devono designare una proposta come lista privilegiata (art. 23 secondo periodo LDP). Un/a elettore/trice non può firmare più di una proposta. Qualora lo facesse comunque, il nome va stralciato da tutte le proposte (art. 8b cpv. 3 ODP). Nessun/a elettore/trice può ritirare la propria firma dopo il deposito della proposta (art. 24 cpv. 2 LDP). Per i Cantoni con il sistema proporzionale, i numeri minimi di firmatari sono riportati nella seguente tabella.

 

Numeri minimi di firmatari per proposta

Tabella 2

1. Zurigo 400 11. San Gallo 200
2. Berna 400 12. Grigioni 100
3. Lucerna 100 13. Argovia 200
4. Svitto 100 14. Turgovia 100
5. Zugo 100 15. Ticino 100
6. Friburgo 100 16. Vaud 200
7. Soletta 100 17. Vallese 100
8. Basilea Città 100 18. Neuchâtel 100
9. Basilea Campagna 100 19. Ginevra 200
10. Sciaffusa 100 20. Giura 100


6.4.5     Registrazione dei partiti presso la Cancelleria federale

 

I partiti politici sono esonerati dall'obbligo di fornire un numero minimo di firme di cui al numero 6.4.4 se adempiono i tre requisiti seguenti:

a.   si sono fatti regolarmente registrare entro il 31 dicembre 2014 presso la CaF25;

b.   presentano nel Cantone un'unica proposta di candidatura (art. 24 cpv. 3 lett. b LDP), e

c.   nella legislatura uscente, rappresentano il Cantone nel Consiglio nazionale oppure hanno ottenuto almeno il tre per cento dei suffragi nel Cantone medesimo nelle elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale del 23 ottobre 2011 (art. 24 cpv. 3 lett. c LDP).

I partiti che soddisfano queste tre condizioni devono presentare soltanto le firme valide di tutti i candidati come pure delle persone preposte alla presidenza e alla gestione del partito cantonale (art. 24 cpv. 4 LDP).

I partiti già iscritti nel registro dei partiti beneficiano delle agevolazioni soltanto se, entro il 1° maggio 2015, notificano alla Cancelleria federale tutte le modifiche, intervenute dopo la loro iscrizione, dei loro statuti, del loro nome, della loro sede e dei nomi e degli indirizzi delle persone preposte alla presidenza e alla gestione del loro partito a livello federale (art. 24 cpv. 3 e 4 e art. 76a LDP; art. 4 OPart).

Sarà tuttavia importante segnalare ai partiti cantonali che potranno rinunciare senza alcun rischio a raccogliere il numero minimo di firme richiesto dalla legge e a far attestare il diritto di voto dei firmatari soltanto se si saranno sincerati che il loro partito a livello federale si è fatto effettivamente registrare per tempo e validamente con lo stesso nome che figura nel registro dei partiti della CaF.

 

6.4.6     Indicazioni minime per la proposta di candidatura

 

La proposta di candidatura deve designare i firmatari con le seguenti indicazioni:

-    nome e cognome,

-    anno di nascita (se possibile la data di nascita esatta),

-    professione,

-    indirizzo del domicilio politico.

I/Le candidati/e devono dare le seguenti indicazioni:

-    nome e cognome,

-    sesso,

-    data di nascita precisa,

-    luogo di origine,

-    professione,

-    indirizzo del domicilio politico.

Le basi legali pertinenti sono gli articoli 22 capoverso 2 e 24 capoverso 1 LDP. Le indicazioni minime che deve contenere ogni proposta figurano nel modello di modulo dell'allegato 3a ODP (RU 2002 3207 = allegato 6 alla presente circolare; cfr. art. 8b cpv. 1 ODP).

 

6.4.7     Rappresentante della proposta di candidatura per i rapporti con l'autorità

 

I firmatari delle proposte devono designare un rappresentante e un suo sostituto per i rapporti con l'autorità. Se vi rinunciano, è considerato rappresentante il primo firmatario, e suo sostituto il secondo firmatario della proposta (art. 25 cpv. 1 LDP).

Il rappresentante e, se questi è impedito, il suo sostituto hanno il diritto e il dovere di fare validamente, in nome dei firmatari della proposta, le dichiarazioni necessarie per eliminare le difficoltà che potessero sorgere (art. 25 cpv. 2 LDP).

Giusta il diritto federale, il secondo lunedì successivo al termine di presentazione delle candidature tutte le proposte devono essere stabilite; il diritto cantonale può tuttavia prevedere che questo termine sia abbreviato a una settimana (art. 29 cpv. 4 LDP).

 

6.4.8     Presentazione di congiunzioni di liste e designazione della lista privilegiata

 

In caso di liste congiunte si applica quanto segue:

-    a due o più proposte di candidatura può essere allegata la dichiarazione concorde dei firmatari o dei loro rappresentanti secondo cui le proposte sono congiunte (congiunzione di liste, liste congiunte);

-    tali congiunzioni di liste possono essere presentate entro lo scadere del termine di modifica previsto nel Cantone (14 oppure 7 giorni dopo il termine di presentazione delle candidature);

-    le sotto-congiunzioni di liste sono ammesse soltanto tra liste con denominazione uguale, differenziate unicamente da aggiunte intese a specificare il sesso, l'appartenenza di un gruppo, la regione o l'età dei candidati (art. 31 cpv. 1bis LDP);

-    tranne il caso di liste distinte esclusivamente sotto il profilo regionale, una lista deve essere designata come lista privilegiata (cfr. n. 6.4.4);

-    un gruppo di liste congiunte è considerato, rispetto alle altre liste, una lista unica (art. 42 cpv. 1 LDP);

-    le sotto-congiunzioni di sotto-congiunzioni non sono ammesse (art. 31 cpv. 1 secondo periodo LDP);

-    le dichiarazioni di congiunzione e di sotto-congiunzione non possono essere revocate (art. 31 cpv. 3 LDP);

-    devono contenere almeno le indicazioni secondo il modello di modulo dell'allegato 3b ODP (RU 1994 2428 = allegato 7 alla presente circolare; art. 8e cpv. 1 ODP);

-    se gruppi o partiti diversi intendono utilizzare la medesima denominazione principale, devono designare una lista privilegiata alla quale sono attribuiti i suffragi di complemento provenienti da schede la cui denominazione è lacunosa (art. 37 cpv. 2bis secondo periodo ODP), nella misura in cui non possono essere attribuiti in ragione di criteri regionali. Occorre inoltre esigere, in particolare per quanto concerne le liste di partiti differenti, che venga presa una decisione sulla ripartizione dei suffragi di complemento provenienti da schede elettorali la cui denominazione è lacunosa;

-    non è lecito neutralizzare (considerandolo voto non emesso) alcun suffragio di complemento (a prescindere da chi ne risulterebbe penalizzato);

l'adeguamento posticipato della denominazione della lista non deve invece rendere possibili eventuali congiunzioni; l'articolo 29 capoverso 1 ODP ammette soltanto le modifiche disposte dal Cantone.




25 Art. 76a LDP, cfr. l'elenco sotto www.bk.admin.ch > Temi > Diritti politici > Registro federale dei partiti > Registro dei partiti


Ultima modifica 31.12.2011

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