Elezione del Consiglio nazionale 2011

Circolare del Consiglio federale

4.7 Motivi di invalidità e di nullità

Le disposizioni sui motivi di invalidità e di nullità secondo la procedura cantonale (busta o bolli di controllo ecc.; cfr. art. 12 cpv. 2 LDP) sono applicabili anche alle elezioni del Consiglio nazionale (art. 38 e 49 LDP).

Tutte le schede elettorali devono essere allestite dall'amministrazione cantonale, come previsto nell'articolo 33 capoverso 1 LDP. Solo nei Cantoni in cui il voto deve avvenire obbligatoriamente nella busta sono ammesse schede stampate su carta di colore diverso a seconda del partito. Se necessario, determinati Cantoni dovranno anticipare di una settimana il termine per la presentazione delle proposte di candidatura e la stampa dei giochi di schede, al fine di evitare che questi ultimi siano stampati e distribuiti in modo errato. Le schede non ufficiali sono nulle.

Sono inoltre nulle le schede che sono compilate o modificate non a mano e contengono espressioni ingiuriose o contrassegni manifesti.

Il Cantone che svolge test per l'impiego del canale di voto elettronico disciplina nella sua legislazione le condizioni di validità e i motivi di invalidità del voto (art. 38 e 49 LDP).


 


Ultima modifica 31.12.2011

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