Elezione del Consiglio nazionale 2011

Circolare del Consiglio federale

4.6 Il canale di voto elettronico

I Cantoni che, in occasione delle elezioni di rinnovo integrale del Consiglio nazionale del 18 ottobre 2015, intendono impiegare il canale di voto elettronico devono averlo comunicato alla CaF entro il 30 giugno 2014. Secondo l'articolo 27a ODP, l'impiego del voto elettronico nell'ambito delle elezioni del Consiglio nazionale è soggetto ad autorizzazione da parte del Consiglio federale, per la quale occorre presentare un'apposita domanda secondo l'articolo 27c ODP. La CaF concede il nulla osta per l'impiego del voto elettronico per le elezioni del 18 ottobre 2015 in base all'articolo 27e ODP e alle disposizioni dell'OVE.

Dei 26 Cantoni, 14 Cantoni hanno comunicato la loro intenzione di impiegare il canale di voto elettronico. Il Consiglio federale ne incoraggia l'utilizzo nell'ottica di un'introduzione su vasta scala di questo strumento.

Il canale di voto elettronico sottostà a controlli severi. I sistemi impiegati devono essere accettati dalla CaF. A tal fine, i Cantoni con un proprio sistema di voto elettronico forniscono alla CaF tutti i documenti necessari. Inoltre, tutti i Cantoni partecipanti (con o senza un sistema proprio) sono tenuti a effettuare una votazione di prova («test end-to-end») utilizzando i dati delle elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale del 2011. Il test (compreso il rapporto finale della CaF) deve aver luogo prima del 30 aprile 2015. A tal fine, occorre concedere alla CaF l'accesso a tutti i documenti rilevanti per il voto elettronico per tutta la durata dell'accompa­gnamento e fino al rapporto finale.


Ultima modifica 31.12.2011

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