Elezione del Consiglio nazionale 2011

Circolare del Consiglio federale

1 Basi legali

- Le basi legali per l'esecuzione delle elezioni del Consiglio nazionale sono la legge federale del 17 dicembre 19762 sui diritti politici (LDP) e l'ODP.

- Per la partecipazione degli Svizzeri all'estero sono altresì applicabili le disposizioni della legge federale del 19 dicembre 19753 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (LDPSE) e della relativa ordinanza del 16 ottobre 19914 (ODPSE) nonché le circolari del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) del 16 ottobre 1991 e del 14 giugno 2002 alle Cancellerie di stato dei Cantoni e alle rappresentanze svizzere all'estero concernenti i diritti politici degli Svizzeri all'estero5; trova inoltre applicazione la circolare del Consiglio federale del 20 agosto 20086 ai Governi cantonali, indirizzata ai Comuni, concernente l'esercizio del diritto di voto degli Svizzeri all'estero.

- I Cantoni che, per le elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale del 18 ottobre 2015, intendono impiegare il canale di voto elettronico devono attenersi all'ordinanza della CaF del 13 dicembre 20137 concernente il voto elettronico (OVE) e al relativo allegato8.

- Per quanto concerne la ripartizione dei seggi tra i Cantoni, è applicabile l'ordinanza del 28 agosto 20139 sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale.

- Per i partiti è determinante l'ordinanza dell'Assemblea federale del 13 dicembre 200210 sul registro dei partiti (OPart).

- Ai ricorsi si applica oltre alla LDP anche la legge del 17 giugno 200511 sul Tribunale federale (LTF).

- In qualità di Stato partecipante all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), la Svizzera è politicamente vincolata dagli obblighi in materia di elezioni e osservazioni elettorali previsti dal documento di Copenhagen del 199012 e dalla Carta sulla sicurezza europea adottata a Istanbul nel 199913. Questi documenti obbligano tutti gli Stati partecipanti a informare l'OSCE sulle elezioni previste e a invitarla a osservare le elezioni. L'Ufficio dell'OSCE per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (ODIHR) ha già effettuato missioni di valutazione per le elezioni del 2007 e del 2011. Se effettuerà nuovamente una missione nell'ambito delle elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale 2015, il Consiglio federale invita i Cantoni a concedere libero accesso agli osservatori elettorali internazionali.

 

      2 RS 161.1

3 RS 161.5

4 RS 161.51

5 FF 1991 IV 460, 2002 4136

6 FF 2008 6595

7 RS 161.116

8 www.bk.admin.ch > Temi > Diritti politici > Vote électronique > Condizioni per le prove di voto elettronico

9 RS 161.13

10 RS 161.15

11 RS 173.110

12 www.osce.org > Resources > Document of the Copenhagen Meeting of the Conference on the Human Dimension of the CSCE (it)

13 www.osce.org > Resources > Istanbul Document 1999 (it)


Ultima modifica 31.12.2011

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