Struttura delle disposizioni modificate

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Direttive di tecnica legislativa (DTL) > Titolo 2 Ordinanze dell'Assemblea federale > Capitolo 2 Atto che modifica un'ordinanza > Sezione 7 Partizione e struttura > Struttura delle disposizioni modificate

Struttura delle disposizioni modificate

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314Le disposizioni dell’atto modificatore sono redatte in modo da poter essere integrate tali e quali nella versione consolidata (ossia quella pubblicata nella RS) dell’atto da modificare (atto di base), di cui devono quindi rispettare le peculiarità formali – compresi i rimandi e le abbreviazioni – e terminologiche.
315Oltre alle modifiche, l’atto modificatore reca l’indicazione esatta, in caratteri corsivi, delle unità di partizione dell’atto di base interessate dalle stesse.
Esempio di modifica parziale di un articolo:

Art. 7 cpv. 2

2 La Commissione ha sede a Zurigo.

Esempio di modifica integrale di un articolo:
Art. 6Concessione dei contributi

1 I contributi sono concessi nei limiti dei mezzi disponibili.

2 Non sono concessi contributi inferiori a 30 000 franchi; sono eccettuati le quote versate dalla Confederazione a titolo di partecipazione alle spese di completamento della rete delle strade nazionali e i contributi per provvedimenti di protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio.

è RU 2011 3467

316Se sono modificate soltanto singole parole di una disposizione, si riproduce per intero l’unità di partizione più piccola (capoverso, lettera, numero) alla quale appartengono (eccezione: «indicazioni generali» ai sensi del n. marg. 327).
317Nel caso di modifiche di atti normativi dell’Assemblea federale, se un’unità di partizione è composta di più periodi di cui soltanto uno è modificato, ci si può limitare a riprodurre quest’ultimo, segnalandolo nell’indicazione metatestuale in corsivo; i periodi omessi sono sostituiti con puntini di sospensione.
Esempio:

Art. 28 cpv. 2, primo periodo

2 In caso di incapacità totale al lavoro l’indennità giornaliera corrisponde all’80 per cento del guadagno assicurato. …

è RU 2005 5427, n. 4

318Se sono modificati soltanto gli elementi di un’enumerazione, per maggiore chiarezza si cita per esteso anche la frase introduttiva (immutata); nell’indicazione metatestuale in corsivo si menziona tuttavia soltanto l’unità di partizione soggetta a modifica.
Esempio:

Art. 36 lett. e

Costituiscono in particolare gravi motivi di autorizzazione di modifica della destinazione e di frazionamento:

e.riconversioni della produzione auspicate per la politica agricola, purché il pagamento finale risalga ad almeno dieci anni.

è RU 2011 2385

319Se però si modifica anche la frase introduttiva, occorre espressamente dichiararlo nell’indicazione metatestuale in corsivo.
Esempio:

Art. 31, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva e lett. c e d

Contrassegno di armi da fuoco

(art. 18a LArm)

1 Sulle armi da fuoco, parti essenziali di armi e accessori di armi fabbricati in Svizzera o introdotti nel territorio svizzero devono figurare immediatamente, singolarmente, distintamente e in modo chiaramente leggibile:

c.il Paese o il luogo di fabbricazione;
d.l’anno di fabbricazione.

è RU 2010 2827

Se la modifica concerne soltanto la frase introduttiva, si riproduce unicamente quest’ultima e non gli elementi dell’enumerazione che la seguono.
Esempio:

Art. 1 cpv. 1, frase introduttiva

1 Il supplemento per il latte trasformato in formaggio è di 15 centesimi per ogni chilogrammo di latte ed è versato ai produttori se il latte è trasformato in:

è RU 2011 497

Se la parte introduttiva si compone di più elementi (ad es. di un periodo e di una frase), questi sono integralmente riprodotti. In tal caso, l’indicazione metatestuale in corsivo recita «parte introduttiva».
320*...
 
* N. marg. abrogato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 25 ott. 2021.
321Se la modifica concerne soltanto una nota in calce, occorre riprodurre anche l’unità di partizione che contiene il richiamo di nota; nell’indicazione metatestuale in corsivo si menziona l’unità di partizione precisando «nota a piè di pagina».
Esempio:

Art. 4 cpv. 1, nota a piè di pagina

1 L’obbligo del visto e l’esenzione da tale obbligo per entrate in vista di soggiorni non superiori a tre mesi sono retti dal regolamento (CE) n. 539/20012.

 

2Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elen­co dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’at­traversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1244/2009, GU L 336 del 18.12.2009, pag. 1.

è *RU 2010 5763

322*Se la modifica parziale di un articolo concerne la rubrica (n. marg. 79) o il titolo marginale (n. marg. 81) lo si esplicita nell’indicazione metatestuale in corsivo.
Esempi (cfr. anche il primo esempio di cui al n. marg. 319):

Art. 7, rubrica e cpv. 1

Durata dell’ammissione nel catalogo delle varietà

1 Una varietà è ammessa per dieci anni nel catalogo delle varietà.

è RU 2010 2327

                          Art. 663b, titolo marginale

IV. Allegato
1. In generale

è RU 2006 2629

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 25 ott. 2021.

323Se la rubrica di un articolo contiene un rimando (cfr. n. marg. 240) e la modifica concerne la rubrica o il rimando, occorre riprodurre entrambi gli elementi (rubrica e rimando); nell’indicazione metatestuale in corsivo si utilizza l’espressione «rubrica». La stessa regola si applica per analogia ai titoli delle unità di partizione superiori all’articolo (quali le sezioni) contenenti rimandi (in tal caso ci si avvale dell’indicazione in corsivo «Titolo prima dell’art. … / dopo l’art. …»).
Esempio:

Art. 20, rubrica

Eccezioni all’obbligo del permesso d’acquisto di armi in caso di riparazioni di armi e di acquisto di armi bianche

(art. 9b cpv. 2 e 10 cpv. 2 LArm)

è RU 2010 2827

324Se si modificano parti essenziali di un articolo, quest’ultimo è riprodotto per intero nella nuova versione, con la sua rubrica. Per le modifiche di atti legislativi dell’Assemblea federale si può eccezionalmente derogare a questa regola.
325*Se si modifica il titolo di un’unità di partizione (ad es. sezione, capitolo), nell’indicazione metatestuale in corsivo si indica l’ubicazione dello stesso con la formula di cui al n. marg. 311. Se il titolo da modificare è preceduto o seguito da uno o più titoli di altre unità di partizione, nell'atto modificatore si riportano tutti i titoli in questione (cfr. n. marg. 312).
* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 27 oct. 2016.
326Se si modificano tutti gli articoli contenuti in un’unità di partizione (ad es. sezione, capitolo), si riproduce sempre anche il titolo di quest’ulti­ma, unitamente alla relativa indicazione metatestuale in corsivo.
327*Se in più punti di un atto normativo (di regola in più di tre punti) si modifica il medesimo termine, la medesima espressione o la medesima parte di periodo, si può ricorrere a un’indicazione generale, a prescindere dal fatto che la modifica sia di natura puramente redazionale o materiale (per l’ubicazione di tale indicazione cfr. n. marg. 292; per il caso in cui la modifica non concerna tutte le lingue ufficiali cfr. n. marg. 333). Occorre tenere conto di tale modifica anche nelle di­sposizioni riprodotte per esteso nell’atto modificatore (ossia quelle modificate anche per altri motivi e quindi non menzionate nell’indica­zione generale).
Se la sostituzione concerne tutte le occorrenze del termine, dell’espressione o della parte di periodo in questione, nell’indicazione generale si utilizza la formula «In tutta la legge/ordinanza»; in caso contrario, nell’indicazione generale occorre menzionare esplicitamente le disposizioni interessate dalla sostituzione o che ne sono escluse.
Esempi:

Sostituzione di un’espressione

In tutta la legge «Ufficio federale dell’aviazione civile» è sostituito con «UFAC».

 

Sostituzione di espressioni

1 Negli articoli 5 capoverso 3, 6 capoverso 1, 7 capoversi 2–4, 10, 11 capoverso 2 lettera a, 12, 13 capoversi 1 e 2, 13a capoversi 2, 3 e 5, 15 capoversi 3 e 6 e 17 capoversi 1 e 3 «terme» è sostituito con «centri idroterapici».

2 In tutta l’ordinanza, eccettuati gli articoli …, «…» è sostituito con «…».

 

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 18 mag. 2017.

328Se del caso, nell’indicazione generale si precisa che occorre provvedere anche alle modifiche grammaticali (ad es. genere grammaticale, articoli e pronomi) connesse alla sostituzione delle espressioni.
Esempio:

Sostituzione di un termine

In tutto il regolamento, eccettuato l’articolo 228, «regolamento» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «ordinanza».

è *RU 2009 741

L’esempio concerne un regolamento trasformato in ordinanza nell’ambito della modifica in questione.

329Qualora l’utilizzazione dell’indicazione generale causi problemi d’in­terpretazione (ad es. ambiguità dei riferimenti pronominali all’interno di un capoverso in seguito al cambiamento del genere grammaticale), le singole disposizioni interessate vanno modificate separatamente e riprodotte per esteso nel corpo dell’atto modifica­tore.
330Più indicazioni generali sono strutturate in capoversi (cfr. il secondo esempio di cui al n. marg. 327).
331La Cancelleria federale rettifica in modo informale nei testi consolidati pubblicati nella RS (art. 12 LPubb e art. 20 OPubb):
le designazioni di unità amministrative (sia in caso di mero cambiamento della denominazione sia in caso di trasferimento di competenze e di riorganizzazioni; cfr. n. marg. 152);
i rimandi ad altri atti normativi;
gli errori grammaticali, ortografici e di presentazione senza incidenza sul contenuto.
Questo tipo di modifiche può tuttavia anche essere effettuato mediante un atto modificatore (ad es. con un’indicazione generale) (cfr. ad es. RU 2009 6921).

L’ufficio o il dipartimento competente comunica al CPU le modifiche da effettuare in modo informale in virtù dell’articolo 12 capoverso 2 LPubb.

332Talvolta l’introduzione di nuove disposizioni o l’abrogazione di norme vigenti rende necessari lievi adeguamenti formali di disposizioni non direttamente interessate dalla modifica in questione. Per esempio:
a un articolo sinora privo di capoversi è aggiunto un capoverso 2; la disposizione esistente diventa il capoverso 1 e deve quindi essere numerata di conseguenza (inserimento dell’indicazione «1»);
se a un’enumerazione viene aggiunto o levato un elemento, occorre modificare i segni d’interpunzione (cfr. n. marg. 84); ciò rende inoltre necessario lo spostamento di un’eventuale congiunzione «e» od «o» posta in coda al penultimo elemento dell’enumerazione (n. marg. 86).
Questi e altri adeguamenti simili non sono espressamente disposti nell’atto modificatore; sono operati d’ufficio dal CPU. La nuova numerazione di disposizioni e titoli deve invece sempre essere espressamente indicata nell’atto modificatore (cfr. n. marg. 309).
333*Se la modifica di una disposizione concerne soltanto una o due lingue, nelle versioni non interessate s’inserisce (in vece del testo della disposizione) l’indicazione metatestuale in corsivo «Concerne soltanto il testo … / i testi … e …»**, conformemente agli esempi seguenti:

Art. 7

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

 

Art. 7, 9 e 12

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

 

Art. 6 cpv. 3

3 Concerne soltanto il testo tedesco

 

Art. 6 cpv. 1 e 3

1 e 3 Concerne soltanto il testo francese

 

Art. 8 cpv. 2 e 3

2 Concerne soltanto i testi tedesco e francese

3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

 

Art. 3 cpv. 2 lett. c e d

2 Essi si assistono reciprocamente nell’adempimento dei loro compiti, segnatamente:

c.Concerne soltanto il testo tedesco
d.mediante la trasmissione di informazioni.

 

Art. 55, rubrica e cpv. 3 lett. b

 Concerne soltanto il testo tedesco

Il Consiglio federale disciplina:

b. i servizi speciali che i sottufficiali e gli ufficiali devono prestare;
Se la modifica di una frase introduttiva concerne soltanto una o due lingue ma l’enumerazione da cui è seguita contiene elementi che vengono modificati (cfr. n. marg. 318), nelle versioni non interessate si ricorre alla soluzione illustrata nell’esempio seguente:

Art. 4 cpv. 3, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. c

La notifica contiene le indicazioni seguenti:

c. il nome commerciale del prodotto;

 

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 25 ott. 2021.

** In italiano, questa indicazione inizia sempre con la maiuscola e termina senza il punto fermo; alle versioni tedesca e francese si applicano regole diverse.

334*Per prorogare la durata di validità di un atto normativo sino a una data determinata, si completa la corrispondente disposizione con un nuovo capoverso formulato conformemente all’esempio seguente:

Art. 5 cpv. 4

4 La durata di validità della presente legge è prorogata sino al 31 dicembre 2007.

è RU 2004 445

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 25 ott. 2021.