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327*Se in più punti di un atto normativo (di regola in più di tre punti) si modifica il medesimo termine, la medesima espressione o la medesima parte di periodo, si può ricorrere a un’indicazione generale, a prescindere dal fatto che la modifica sia di natura puramente redazionale o materiale (per l’ubicazione di tale indicazione cfr. n. marg. 292; per il caso in cui la modifica non concerna tutte le lingue ufficiali cfr. n. marg. 333). Occorre tenere conto di tale modifica anche nelle di­sposizioni riprodotte per esteso nell’atto modificatore (ossia quelle modificate anche per altri motivi e quindi non menzionate nell’indica­zione generale).
Se la sostituzione concerne tutte le occorrenze del termine, dell’espressione o della parte di periodo in questione, nell’indicazione generale si utilizza la formula «In tutta la legge/ordinanza»; in caso contrario, nell’indicazione generale occorre menzionare esplicitamente le disposizioni interessate dalla sostituzione o che ne sono escluse.
Esempi:

Sostituzione di un’espressione

In tutta la legge «Ufficio federale dell’aviazione civile» è sostituito con «UFAC».

 

Sostituzione di espressioni

1 Negli articoli 5 capoverso 3, 6 capoverso 1, 7 capoversi 2–4, 10, 11 capoverso 2 lettera a, 12, 13 capoversi 1 e 2, 13a capoversi 2, 3 e 5, 15 capoversi 3 e 6 e 17 capoversi 1 e 3 «terme» è sostituito con «centri idroterapici».

2 In tutta l’ordinanza, eccettuati gli articoli …, «…» è sostituito con «…».

 

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 18 mag. 2017.