327* | Se in più punti di un atto normativo (di regola in più di tre punti) si modifica il medesimo termine, la medesima espressione o la medesima parte di periodo, si può ricorrere a un’indicazione generale, a prescindere dal fatto che la modifica sia di natura puramente redazionale o materiale (per l’ubicazione di tale indicazione cfr. n. marg. 292; per il caso in cui la modifica non concerna tutte le lingue ufficiali cfr. n. marg. 333). Occorre tenere conto di tale modifica anche nelle disposizioni riprodotte per esteso nell’atto modificatore (ossia quelle modificate anche per altri motivi e quindi non menzionate nell’indicazione generale). Se la sostituzione concerne tutte le occorrenze del termine, dell’espressione o della parte di periodo in questione, nell’indicazione generale si utilizza la formula «In tutta la legge/ordinanza»; in caso contrario, nell’indicazione generale occorre menzionare esplicitamente le disposizioni interessate dalla sostituzione o che ne sono escluse. |
Esempi: |
Sostituzione di un’espressione In tutta la legge «Ufficio federale dell’aviazione civile» è sostituito con «UFAC». |
Sostituzione di espressioni 1 Negli articoli 5 capoverso 3, 6 capoverso 1, 7 capoversi 2–4, 10, 11 capoverso 2 lettera a, 12, 13 capoversi 1 e 2, 13a capoversi 2, 3 e 5, 15 capoversi 3 e 6 e 17 capoversi 1 e 3 «terme» è sostituito con «centri idroterapici». 2 In tutta l’ordinanza, eccettuati gli articoli …, «…» è sostituito con «…». |
* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 18 mag. 2017.