333* | Se la modifica di una disposizione concerne soltanto una o due lingue, nelle versioni non interessate s’inserisce (in vece del testo della disposizione) l’indicazione metatestuale in corsivo «Concerne soltanto il testo … / i testi … e …»**, conformemente agli esempi seguenti: |
Art. 7 Concerne soltanto i testi tedesco e francese |
Art. 7, 9 e 12 Concerne soltanto i testi tedesco e francese |
Art. 6 cpv. 3 3 Concerne soltanto il testo tedesco |
Art. 6 cpv. 1 e 3 1 e 3 Concerne soltanto il testo francese |
Art. 8 cpv. 2 e 3 2 Concerne soltanto i testi tedesco e francese 3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
Art. 3 cpv. 2 lett. c e d 2 Essi si assistono reciprocamente nell’adempimento dei loro compiti, segnatamente:
|
Art. 55, rubrica e cpv. 3 lett. b Concerne soltanto il testo tedesco 3 Il Consiglio federale disciplina:
|
Se la modifica di una frase introduttiva concerne soltanto una o due lingue ma l’enumerazione da cui è seguita contiene elementi che vengono modificati (cfr. n. marg. 318), nelle versioni non interessate si ricorre alla soluzione illustrata nell’esempio seguente: |
Art. 4 cpv. 3, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. c 3 La notifica contiene le indicazioni seguenti:
|
* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 25 ott. 2021.
** In italiano, questa indicazione inizia sempre con la maiuscola e termina senza il punto fermo; alle versioni tedesca e francese si applicano regole diverse.