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333*Se la modifica di una disposizione concerne soltanto una o due lingue, nelle versioni non interessate s’inserisce (in vece del testo della disposizione) l’indicazione metatestuale in corsivo «Concerne soltanto il testo … / i testi … e …»**, conformemente agli esempi seguenti:

Art. 7

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

 

Art. 7, 9 e 12

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

 

Art. 6 cpv. 3

3 Concerne soltanto il testo tedesco

 

Art. 6 cpv. 1 e 3

1 e 3 Concerne soltanto il testo francese

 

Art. 8 cpv. 2 e 3

2 Concerne soltanto i testi tedesco e francese

3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

 

Art. 3 cpv. 2 lett. c e d

2 Essi si assistono reciprocamente nell’adempimento dei loro compiti, segnatamente:

c.Concerne soltanto il testo tedesco
d.mediante la trasmissione di informazioni.

 

Art. 55, rubrica e cpv. 3 lett. b

 Concerne soltanto il testo tedesco

Il Consiglio federale disciplina:

b. i servizi speciali che i sottufficiali e gli ufficiali devono prestare;
Se la modifica di una frase introduttiva concerne soltanto una o due lingue ma l’enumerazione da cui è seguita contiene elementi che vengono modificati (cfr. n. marg. 318), nelle versioni non interessate si ricorre alla soluzione illustrata nell’esempio seguente:

Art. 4 cpv. 3, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. c

La notifica contiene le indicazioni seguenti:

c. il nome commerciale del prodotto;

 

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 25 ott. 2021.

** In italiano, questa indicazione inizia sempre con la maiuscola e termina senza il punto fermo; alle versioni tedesca e francese si applicano regole diverse.