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152Negli atti normativi le unità dell’Amministrazione federale sono designate con la loro denominazione ufficiale figurante nell’OLOGA (allegati 1 e 2). Vanno evitate le designazioni generiche del tipo «l’Uffi­cio federale», poiché possono ostacolare la comprensione. Anche negli atti dell’Assemblea federale nulla osta all’uso della denominazione specifica di un’unità amministrativa, giacché il Consiglio federale può derogare a disposizioni organizzative contenute in leggi federali (art. 8 cpv. 1 LOGA) e la Cancelleria federale può effettuare in modo informale i corrispondenti adeguamenti nella RS (art. 12 cpv. 2 LPubb e art. 20 cpv. 2 OPubb; cfr. n. marg. 331).
Eccezioni:
se la competenza non spetta sempre alla medesima autorità, si usa l’espressione «l’autorità competente» (cfr. ad es. RU 2011 2561, art. 13 cpv. 2, art. 20, ecc.; la ripartizione delle competenze è poi disciplinata negli art. 66–72);
la Confederazione deve rispettare l’autonomia organizzativa dei Cantoni (art. 47 cpv. 2 Cost.); per questo motivo nella legislazione federale non si possono di norma menzionare autorità cantonali o comunali specifiche e si ricorre invece a formule quali «l’autorità competente in virtù del diritto cantonale» o «l’autorità cantonale competente» (cfr. ad es. RU 2012 1929, art. 29), oppure a designazioni generiche come «l’ufficio del registro di commercio» (cfr. ad es. RU 2007 4851, art. 8 cpv. 2, nonché art. 3).