_331

<< Cliccare per visualizzare l'indice >>

331

_331

PDF document Return to chapter overview
331La Cancelleria federale rettifica in modo informale nei testi consolidati pubblicati nella RS (art. 12 LPubb e art. 20 OPubb):
le designazioni di unità amministrative (sia in caso di mero cambiamento della denominazione sia in caso di trasferimento di competenze e di riorganizzazioni; cfr. n. marg. 152);
i rimandi ad altri atti normativi;
gli errori grammaticali, ortografici e di presentazione senza incidenza sul contenuto.
Questo tipo di modifiche può tuttavia anche essere effettuato mediante un atto modificatore (ad es. con un’indicazione generale) (cfr. ad es. RU 2009 6921).

L’ufficio o il dipartimento competente comunica al CPU le modifiche da effettuare in modo informale in virtù dell’articolo 12 capoverso 2 LPubb.