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240Se gran parte delle disposizioni dell’ordinanza può essere ricollegata in modo univoco a una o più disposizioni dell’atto sovraordinato, può essere utile inserire tra parentesi – sotto la rubrica dell’articolo in questione o il titolo della sezione interessata – un rimando ai corrispondenti articoli dell’atto sovraordinato.
Esempio:

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 40 della legge del 13 marzo 19641 sul lavoro (LL),

ordina:

 

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1Oggetto

(art. 29 cpv. 1 e 2 LL)

 

 

Sezione 5: Certificato medico

(art. 29 cpv. 4 LL)

 

1RS 822.11

è RU 2007 4959