Sezione 1 Abrogazione d'interi atti normativi: in generale

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Sezione 1 Abrogazione d'interi atti normativi: in generale

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344Un atto normativo può essere abrogato da:
1.una disposizione di un nuovo atto normativo (cfr. n. marg. 49 e 50);
2.una disposizione di un atto modificatore (cfr. n. marg. 343);
3.un atto abrogatorio speciale (cfr. infra n. marg. 345349).
Per il caso particolare della sospensione cfr. n. marg. 279 e 280.