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280Caso 1: Un atto normativo è integralmente sospeso

La sospensione di un intero atto normativo può segnatamente essere realizzata mediante l’emanazione di un atto di sospensio­ne ad hoc oppure, in un altro atto, nell’ambito dell’«Abroga­zione di altri atti normativi» o dell’«Abrogazione e modifica di altri atti normativi» (cfr. n. marg. 4452).

Ci si avvale della formula seguente:

La legge federale / L’ordinanza del …1 su … non è applicabile sino al … / dal … al … .

 

1RS …
Nota bene:
l’inizio della sospensione («dal …») è indicato soltanto se non coincide con la data di entrata in vigore dell’atto che la dispone;
nella nota a piè di pagina si riporta il riferimento alla RS invece di quello alla
RU (diversamente da quanto prescritto per l’a­brogazione definitiva; cfr. n. marg. 49);
se la sospensione è realizzata con un atto ad hoc, sotto il titolo dell’atto sospeso si appone l’indicazione «Sospensione del …».
Il titolo dell’atto sospeso è mantenuto nella RS; in una nota in calce si indica tuttavia che tale atto non è applicabile fino alla data in questione.