280 | Caso 1: Un atto normativo è integralmente sospeso |
La sospensione di un intero atto normativo può segnatamente essere realizzata mediante l’emanazione di un atto di sospensione ad hoc oppure, in un altro atto, nell’ambito dell’«Abrogazione di altri atti normativi» o dell’«Abrogazione e modifica di altri atti normativi» (cfr. n. marg. 44–52).
Ci si avvale della formula seguente:
La legge federale / L’ordinanza del …1 su … non è applicabile sino al … / dal … al … .
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– | l’inizio della sospensione («dal …») è indicato soltanto se non coincide con la data di entrata in vigore dell’atto che la dispone; |
– | nella nota a piè di pagina si riporta il riferimento alla RS invece di quello alla
RU (diversamente da quanto prescritto per l’abrogazione definitiva; cfr. n. marg. 49); |
– | se la sospensione è realizzata con un atto ad hoc, sotto il titolo dell’atto sospeso si appone l’indicazione «Sospensione del …». |
| Il titolo dell’atto sospeso è mantenuto nella RS; in una nota in calce si indica tuttavia che tale atto non è applicabile fino alla data in questione. |