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49L’abrogazione di altri atti normativi è disposta espressamente. È ovviamente superflua per gli atti di durata limitata, giacché la loro validità scade automaticamente (cfr. n. marg. 6264).

Non sono ammesse formule abrogatorie generali come: «Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie» oppure «Sono abrogati in particolare: …». Nella nota in calce si indica il riferimento alla RU dell’atto di base e di tutte le sue modifiche ancora rilevanti al momento dell’abroga­zione (cfr. ad es. RU 2009 5203, art. 110, nota 44). Per gli atti adottati prima del 1948, nel primo rimando va indicata la Collezione sistematica delle leggi e ordinanze federali 1848 – 1947, con il numero del relativo volume e il numero di pagina (ad es. CS 5 310). Il riferimento alla RS non è indicato: diventa infatti privo di oggetto, poiché dopo l’abrogazione l’atto non è più reperibile in tale raccolta.

Tali riferimenti sono reperibili nell’elenco «Modifiche» (da non confondere con l’elenco «Cronologia») figurante nella versione elettronica della RS.