| 49 | L’abrogazione di altri atti normativi è disposta espressamente. È ovviamente superflua per gli atti di durata limitata, giacché la loro validità scade automaticamente (cfr. n. marg. 62–64). |
Non sono ammesse formule abrogatorie generali come: «Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie» oppure «Sono abrogati in particolare: …». Nella nota in calce si indica il riferimento alla RU dell’atto di base e di tutte le sue modifiche ancora rilevanti al momento dell’abrogazione (cfr. ad es. RU 2009 5203, art. 110, nota 44). Per gli atti adottati prima del 1948, nel primo rimando va indicata la Collezione sistematica delle leggi e ordinanze federali 1848 – 1947, con il numero del relativo volume e il numero di pagina (ad es. CS 5 310). Il riferimento alla RS non è indicato: diventa infatti privo di oggetto, poiché dopo l’abrogazione l’atto non è più reperibile in tale raccolta.
Tali riferimenti sono reperibili nell’elenco «Modifiche» (da non confondere con l’elenco «Cronologia») figurante nella versione elettronica della RS.