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44L’abrogazione di un atto normativo concerne la totalità dell’atto; qualora sia abrogata soltanto una parte dell’atto, si è in presenza di una modifica (cfr. n. marg. 270). Di conseguenza, si parla rispettivamente di «abrogazione di un altro atto normativo» e di «modifica di un altro atto normativo». Per quanto concerne la sospensione e la modifica temporanea di un atto normativo cfr. n. marg. 279, 280 e 281.
Precedentemente le formule utilizzate per designare questi due interventi erano rispettivamente «Diritto previgente: abrogazione» e «Modifica del diritto vigente».
Precedentemente: «Abrogazione e modifica del diritto vigente».