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279Se l’abrogazione o la modifica di un atto normativo è destinata ad a­vere soltanto un effetto temporaneo, per garantire la certezza del diritto è preferibile dapprima abrogare o modificare formalmente l’atto e in seguito emanare nuovamente il testo previgente. Questo modo di procedere agevola anche l’integrazione di eventuali modifiche nella versione che ripristina il testo previgente.
Se è tuttavia già nota la data in cui sarà ripristinata la situazione giuridica anteriore (ad es. nel caso delle leggi federali dichiarate urgenti, la cui validità deve obbligatoriamente essere limitata nel tempo; cfr. art. 165 cpv. 1 e 3 Cost.), si può eccezionalmente ricorrere a una sospensione o a una modifica temporanea, secondo le modalità illustrate qui appresso.