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281Caso 2: In un atto normativo sono sospese o temporaneamente modificate o inserite singole disposizioni

Una siffatta sospensione o modifica temporanea può segnatamente essere realizzata mediante l’emanazione di un atto modificatore oppure, in un altro atto, nell’ambito della «Modifica di altri atti normativi» o dell’«Abrogazione e modifica di altri atti normativi» (cfr. n. marg. 4452).

La modifica dell’atto normativo è formulata come se fosse definitiva; quindi:

le disposizioni sospese sono contrassegnate con l’indicazione «Abrogato»;
le modifiche temporanee sono inserite, sotto la medesima numerazione, in luogo del testo previgente;
le nuove disposizioni temporanee sono inserite con una nuova numerazione.
Esempio:

Art. 5

Abrogato

Art. 27 cpv. 2

2 L’aliquota della tassa è del 2,7 per cento.

Art. 27a        Impianti della classe B

Per gli impianti della classe B non è riscossa alcuna tassa.

La limitazione della durata di validità è menzionata soltanto nelle disposizioni finali; concerne di regola l’intero atto normativo. Nelle stesse si precisa inoltre che la fine della validità dell’atto comporta la decadenza di qualsiasi modifica in esso contenuta, compresi pertanto i complementi e le abrogazioni.
La formula è la seguente:

II

1 La presente ordinanza entra in vigore il … .

2 Ha effetto sino al …; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

Nella versione figurante nella RS resta soltanto la numerazione delle disposizioni sospese, ma non il loro testo. Se sono temporaneamente modificate o inserite disposizioni, viene riprodotto il testo temporaneamente in vigore. In tutti questi casi, una nota a piè di pagina segnala la sospensione, la modifica temporanea o l’aggiunta temporanea delle disposizioni in questione.
Accordata secondo il numero e il genere grammaticali del termine cui fa riferimento.