281 | Caso 2: In un atto normativo sono sospese o temporaneamente modificate o inserite singole disposizioni |
Una siffatta sospensione o modifica temporanea può segnatamente essere realizzata mediante l’emanazione di un atto modificatore oppure, in un altro atto, nell’ambito della «Modifica di altri atti normativi» o dell’«Abrogazione e modifica di altri atti normativi» (cfr. n. marg. 44–52).
La modifica dell’atto normativo è formulata come se fosse definitiva; quindi:
– | le disposizioni sospese sono contrassegnate con l’indicazione «Abrogato»; |
– | le modifiche temporanee sono inserite, sotto la medesima numerazione, in luogo del testo previgente; |
– | le nuove disposizioni temporanee sono inserite con una nuova numerazione. |
Esempio: |
Art. 5 Abrogato Art. 27 cpv. 2 2 L’aliquota della tassa è del 2,7 per cento. Art. 27a Impianti della classe B Per gli impianti della classe B non è riscossa alcuna tassa. |
La limitazione della durata di validità è menzionata soltanto nelle disposizioni finali; concerne di regola l’intero atto normativo. Nelle stesse si precisa inoltre che la fine della validità dell’atto comporta la decadenza di qualsiasi modifica in esso contenuta, compresi pertanto i complementi e le abrogazioni. |
La formula è la seguente: |
II 1 La presente ordinanza entra in vigore il … . 2 Ha effetto sino al …; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono. |
Nella versione figurante nella RS resta soltanto la numerazione delle disposizioni sospese, ma non il loro testo. Se sono temporaneamente modificate o inserite disposizioni, viene riprodotto il testo temporaneamente in vigore. In tutti questi casi, una nota a piè di pagina segnala la sospensione, la modifica temporanea o l’aggiunta temporanea delle disposizioni in questione. |
Accordata secondo il numero e il genere grammaticali del termine cui fa riferimento. |