345 | L’atto normativo col quale si dispone semplicemente l’abrogazione di un altro atto normativo reca – sotto il titolo dell’atto da abrogare – l’indicazione «Abrogazione del …», con la data in cui è stata decisa la cessazione di validità (per l’indicazione «Modifica del …», cfr. n. marg. 282). Il disposto enuncia l’abrogazione e stabilisce quando questa ha effetto. Normalmente è sufficiente un articolo unico. |