Sezione 3 Ingresso

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Sezione 3 Ingresso

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236Nella frase performativa (cfr. n. marg. 22) dell’ingresso delle ordinanze si aggiunge la formula «d’intesa con …» se questa condizione è prevista nella pertinente disposizione attributiva di competenze dell’atto normativo sovraordinato.
Esempio:

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS),
d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

visto l’articolo 52 capoverso 5 dell’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale (OPers),

ordina:

 

1RS 172.220.111.3

è *RU 2005 2481

Avvertenza: nella formula finale delle firme figura tuttavia soltanto l’autorità che emana l’ordinanza; l’autorità associata non vi è menzio­nata (cfr. n. marg. 246).
237Oltre all’atto che fonda la specifica competenza in materia, nell’in­gresso dell’ordi­nanza si può menzionare – mediante la formula «in esecuzione di …» – un altro atto normativo sovraordinato, purché questo:
sia un atto intersettoriale che riveste una grande importanza materiale per l’ordinanza; e
non contenga specifiche norme di delega su cui l’autorità che e­mana l’ordinanza potrebbe fondarsi.
Esempio:

Ordinanza
sulla sicurezza dei prodotti

(OSPro)

 

del 19 maggio 2010

 

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 4 capoverso 1, 7, 9 e 14 capoverso 1 della legge federale del 12 giugno 20091
sulla sicurezza dei prodotti (LSPro);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19952 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),

ordina:

 

1RS 930.11
2RS 946.51

è RU 2010 2583

235Per quanto concerne la struttura dell’ingresso cfr. n. marg. 2229.
22L’ingresso si compone dei seguenti elementi:
la frase performativa (in corsivo), scissa in due parti di cui una apre e l’altra chiude l’ingresso; la prima parte menziona l’autorità che emana l’atto e la seconda l’azione da essa compiuta (ad es. «Il Consiglio federale svizzero» e «ordina», «L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera» e «decreta»);
il fondamento giuridico su cui poggia l’atto («visto/visti …»);
se del caso, i trattati internazionali, le decisioni di organizzazioni internazionali o, raramente, gli atti di diritto svizzero (cfr. n. marg. 237) che l’atto è destinato a eseguire («in esecuzione di …»);
per gli atti dell’Assemblea federale, i materiali legislativi seguenti: il messaggio del Consiglio federale o, in caso di iniziativa parlamentare o di iniziativa cantonale, il rapporto della commissione parlamentare competente e il parere del Consiglio federale («visto …»).

L’ingresso non è la sede deputata ad accogliere proclamazioni, né motivazioni o interpretazioni delle disposizioni materiali e neppure descrizioni dello scopo dell’atto.

Per le regole speciali applicabili all’ingresso degli atti modificatori cfr. n. marg. 286, 287 e 288.

Nelle leggi federali, nelle ordinanze dell’Assemblea federale e nei decreti federali va utilizzato il verbo «decreta», nelle ordinanze del Consiglio federale, dei dipartimenti e degli uffici «ordina».
23Quali fondamenti giuridici si indicano le disposizioni dell’atto normati­vo di livello superiore che legittimano l’emanazione di disposti a livello inferiore (disposizioni attributive di competenza). Le disposizioni materiali dell’atto sovraordinato che devono essere concretizzate non rientrano nei fondamenti giuridici.

Visto quanto precede, nell’ingresso degli atti normativi della Confederazione non si riportano le disposizioni costituzionali seguenti: art. 7–34 Cost. (diritti fondamentali), art. 41 Cost. (obiettivi sociali) e art. 164 Cost. (che definisce quali sono le disposizioni che devono essere emanate sotto forma di legge).

26Le singole disposizioni sono citate in ordine numerico crescente. Se eccezionalmente si citano più atti normativi quali fondamenti giuridici, di regola questi sono menzionati in ordine numerico crescente in ba­se al loro numero RS.
27La citazione delle pertinenti disposizioni è quanto più possibile precisa: ad esempio se non è determinante l’intero articolo si rinvia esclusivamente al capoverso in questione.
28Se l’atto normativo sovraordinato non contiene specifiche disposizioni attributive di competenza, si cita solo l’atto in quanto tale (ad es., nel caso di un’ordinanza del Consiglio federale: «vista la legge federale del…»). Si può ricorrere a questa soluzione anche nei casi in cui le disposizioni attributive di competenza sono molto numerose. Qualora un atto normativo dell’Assemblea federale poggi invece su numerose norme attributive di competenza previste dalla Costituzione federale, è sufficiente menzionare quelle principali; nel messaggio, il fondamento giuridico va tuttavia spiegato in modo circostanziato (cfr. la Guida per la redazione dei messaggi del Consiglio federale).
29Esempi concernenti i n. marg. 2228:

Legge federale                                                Disegno
sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso

(Legge sulle derrate alimentari, LDerr)

 

del …

 

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 97 capoverso 1, 105 e 118 capoverso 2 lettera a della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 20112,

decreta:

 

1RS 101
2FF 2011 5017

è FF 2011 5103

 

Legge federale
sulla Commissione per la prevenzione della tortura

 

del 20 marzo 2009

 

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale1;
in esecuzione del Protocollo facoltativo del 18 dicembre 20022 alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 dicembre 20063,

decreta:

 

1RS 101
2RS 0.105.1; RU 2009 5449
3FF 2007 259

è RU 2009 5445

 

Ordinanza
concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

(ODV)

 

del 14 novembre 2012

 

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 59 capoverso 6 e 111 capoverso 6 della legge federale del 16 dicembre 20051
sugli stranieri (LStr);
visto l’articolo 119 della legge del 26 giugno 19982 sull’asilo;
in esecuzione dell’articolo 28 della Convenzione del 28 luglio 19513 sullo statuto dei rifugiati;
in esecuzione dell’articolo 28 della Convenzione del 28 settembre 19544 sullo statuto degli apolidi,

ordina:

 

1RS 142.20
2RS 142.31
3RS 0.142.30
4RS 0.142.40

è RU 2012 6049

 

Ordinanza
sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche

(Ordinanza sulle lingue, OLing)

 

 

del 4 giugno 2010

 

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge del 5 ottobre 20071 sulle lingue (LLing),

ordina:

 

1RS 441.1

è RU 2010 2653