236 | Nella frase performativa (cfr. n. marg. 22) dell’ingresso delle ordinanze si aggiunge la formula «d’intesa con …» se questa condizione è prevista nella pertinente disposizione attributiva di competenze dell’atto normativo sovraordinato. |
Esempio: |
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), visto l’articolo 52 capoverso 5 dell’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale (OPers), ordina:
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Avvertenza: nella formula finale delle firme figura tuttavia soltanto l’autorità che emana l’ordinanza; l’autorità associata non vi è menzionata (cfr. n. marg. 246). |
237 | Oltre all’atto che fonda la specifica competenza in materia, nell’ingresso dell’ordinanza si può menzionare – mediante la formula «in esecuzione di …» – un altro atto normativo sovraordinato, purché questo: |
– | sia un atto intersettoriale che riveste una grande importanza materiale per l’ordinanza; e |
– | non contenga specifiche norme di delega su cui l’autorità che emana l’ordinanza potrebbe fondarsi. |
Esempio: |
Ordinanza (OSPro)
del 19 maggio 2010
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 capoverso 1, 7, 9 e 14 capoverso 1 della legge federale del 12 giugno 20091 ordina:
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235 | Per quanto concerne la struttura dell’ingresso cfr. n. marg. 22–29. |
22 | L’ingresso si compone dei seguenti elementi: |
– | la frase performativa (in corsivo), scissa in due parti di cui una apre e l’altra chiude l’ingresso; la prima parte menziona l’autorità che emana l’atto e la seconda l’azione da essa compiuta (ad es. «Il Consiglio federale svizzero» e «ordina», «L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera» e «decreta»); |
– | il fondamento giuridico su cui poggia l’atto («visto/visti …»); |
– | se del caso, i trattati internazionali, le decisioni di organizzazioni internazionali o, raramente, gli atti di diritto svizzero (cfr. n. marg. 237) che l’atto è destinato a eseguire («in esecuzione di …»); |
– | per gli atti dell’Assemblea federale, i materiali legislativi seguenti: il messaggio del Consiglio federale o, in caso di iniziativa parlamentare o di iniziativa cantonale, il rapporto della commissione parlamentare competente e il parere del Consiglio federale («visto …»). |
L’ingresso non è la sede deputata ad accogliere proclamazioni, né motivazioni o interpretazioni delle disposizioni materiali e neppure descrizioni dello scopo dell’atto.
Per le regole speciali applicabili all’ingresso degli atti modificatori cfr. n. marg. 286, 287 e 288.
Nelle leggi federali, nelle ordinanze dell’Assemblea federale e nei decreti federali va utilizzato il verbo «decreta», nelle ordinanze del Consiglio federale, dei dipartimenti e degli uffici «ordina». |
23 | Quali fondamenti giuridici si indicano le disposizioni dell’atto normativo di livello superiore che legittimano l’emanazione di disposti a livello inferiore (disposizioni attributive di competenza). Le disposizioni materiali dell’atto sovraordinato che devono essere concretizzate non rientrano nei fondamenti giuridici. |
Visto quanto precede, nell’ingresso degli atti normativi della Confederazione non si riportano le disposizioni costituzionali seguenti: art. 7–34 Cost. (diritti fondamentali), art. 41 Cost. (obiettivi sociali) e art. 164 Cost. (che definisce quali sono le disposizioni che devono essere emanate sotto forma di legge).
26 | Le singole disposizioni sono citate in ordine numerico crescente. Se eccezionalmente si citano più atti normativi quali fondamenti giuridici, di regola questi sono menzionati in ordine numerico crescente in base al loro numero RS. |
27 | La citazione delle pertinenti disposizioni è quanto più possibile precisa: ad esempio se non è determinante l’intero articolo si rinvia esclusivamente al capoverso in questione. |
28 | Se l’atto normativo sovraordinato non contiene specifiche disposizioni attributive di competenza, si cita solo l’atto in quanto tale (ad es., nel caso di un’ordinanza del Consiglio federale: «vista la legge federale del…»). Si può ricorrere a questa soluzione anche nei casi in cui le disposizioni attributive di competenza sono molto numerose. Qualora un atto normativo dell’Assemblea federale poggi invece su numerose norme attributive di competenza previste dalla Costituzione federale, è sufficiente menzionare quelle principali; nel messaggio, il fondamento giuridico va tuttavia spiegato in modo circostanziato (cfr. la Guida per la redazione dei messaggi del Consiglio federale). |
29 | Esempi concernenti i n. marg. 22–28: |
Legge federale Disegno (Legge sulle derrate alimentari, LDerr)
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 97 capoverso 1, 105 e 118 capoverso 2 lettera a della Costituzione federale1; decreta:
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Legge federale
del 20 marzo 2009
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale1; decreta:
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Ordinanza (ODV)
del 14 novembre 2012
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 59 capoverso 6 e 111 capoverso 6 della legge federale del 16 dicembre 20051 ordina:
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Ordinanza (Ordinanza sulle lingue, OLing)
del 4 giugno 2010
Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 5 ottobre 20071 sulle lingue (LLing), ordina:
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