22 | L’ingresso si compone dei seguenti elementi: |
– | la frase performativa (in corsivo), scissa in due parti di cui una apre e l’altra chiude l’ingresso; la prima parte menziona l’autorità che emana l’atto e la seconda l’azione da essa compiuta (ad es. «Il Consiglio federale svizzero» e «ordina», «L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera» e «decreta»); |
– | il fondamento giuridico su cui poggia l’atto («visto/visti …»); |
– | se del caso, i trattati internazionali, le decisioni di organizzazioni internazionali o, raramente, gli atti di diritto svizzero (cfr. n. marg. 237) che l’atto è destinato a eseguire («in esecuzione di …»); |
– | per gli atti dell’Assemblea federale, i materiali legislativi seguenti: il messaggio del Consiglio federale o, in caso di iniziativa parlamentare o di iniziativa cantonale, il rapporto della commissione parlamentare competente e il parere del Consiglio federale («visto …»). |
L’ingresso non è la sede deputata ad accogliere proclamazioni, né motivazioni o interpretazioni delle disposizioni materiali e neppure descrizioni dello scopo dell’atto.
Per le regole speciali applicabili all’ingresso degli atti modificatori cfr. n. marg. 286, 287 e 288.
| Nelle leggi federali, nelle ordinanze dell’Assemblea federale e nei decreti federali va utilizzato il verbo «decreta», nelle ordinanze del Consiglio federale, dei dipartimenti e degli uffici «ordina». |