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287Per la modifica di un’ordinanza dell’Esecutivo, nell’ingresso si menziona soltanto l’organo che emana l’atto (ad es. Consiglio federale, dipartimento, ufficio federale) (cfr. ad es. RU 2012 955). Per il caso particolare delle ordinanze emanate «d’intesa con» un altro organo cfr. n. marg. 236.