Capitolo 1 Nuova legge o revisione totale di una legge

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Capitolo 1 Nuova legge o revisione totale di una legge

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Modello Word  CPU  : Modèle d'ordonnance du Conseil fédéral (abrogation)

2Un atto normativo è in linea di massima costituito delle seguenti parti: titolo, ingresso e disposizioni normative (corpo del testo). Il corpo del testo comprende di regola una parte introduttiva, una parte principale e le disposizioni finali. L’atto può inoltre essere completato da uno o più allegati.

Cfr. Guida di legislazione, n. marg. 601–633 e 168.

 

DTL (n. marg.)

 

3–9

Ordinanza
sul sostegno al Servizio sanitario apicolo

14–20

(OSSA)

 

21

del 23 maggio 2012

 

 

in generale: 22–29

LF: 161, 162;
DF: 201–209;
O: 235–237

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 11a della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie;
visto l’articolo 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura,

ordina:

 

30–40, 70–76

Sezione 1: Disposizioni generali

 

77–81

34–36

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza disciplina i compiti e il finanziamento del Servizio sanitario apicolo (SSA).

 

 

82

Art. 2Servizio sanitario apicolo

1 Il SSA è un’organizzazione di mutuo sostegno dotata di personalità giuridica.

2 I suoi membri sono le associazioni di apicoltura e gli apicoltori.

 

41

Sezione 2: Compiti

 

 

82–91

Art. 3Principi

1 Il SSA promuove:

a.lo sviluppo e il mantenimento di colonie di api sane;
b.la produzione apicola di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili.

2 Esso sostiene le associazioni di apicoltura, gli apicoltori e le autorità cantonali competenti.

 

 


1RS 916.40
2RS 910.1

 

34–36

152, 92

Art. 4        Piano sanitario

1 D’intesa con il Centro di ricerche apicole (CRA) della stazione di ricerca Agroscope e previa con­sultazione dell’Ufficio federale di veterinaria (UFV) e delle autorità cantonali competenti, il SSA ela­bora un piano sanitario per l’apicoltura in Svizzera. Il
pia­no comprende in particolare la prevenzione, il riconoscimento e la cura delle malattie delle api.

2 Il SSA aggiorna regolarmente il piano sanitario alla luce delle conoscenze scientifiche più recenti.

3 Esso informa i suoi membri in merito al contenuto del piano sanitario.

 

 

83–91

Art. 5Consulenza

1 Il SSA fornisce consulenza alle associazioni di apicoltura, agli apicoltori e alle autorità cantonali competenti. Svolge in particolare i seguenti compiti:

a.gestisce un servizio di consulenza;
b.fornisce consulenza sul posto nei casi di malattia difficili e insoliti nonché di perdite diffuse di api o di colonie di api;
c.pubblica informazioni tecniche.

2 Esso informa periodicamente in merito:

a.alle misure intese a promuovere la salute delle api;
b.all’impiego corretto di medicamenti veterinari e di altre sostanze ausiliarie;
c.alle modifiche della legislazione concernenti l’apicoltura.

 

 

80

92

Sezione 3: Accordo di prestazione

Art. 9

L’UFV stipula con il SSA un accordo di prestazione valido al massimo quattro anni. L’accordo di prestazione stabilisce in particolare le prestazioni da erogare, gli obiettivi e l’importo annuo massimo dell’aiuto finanziario della Confederazione.

 

 

 

86

Sezione 4: Finanziamento

Art. 10Condizioni per l’aiuto finanziario della Confederazione

1 La Confederazione versa l’aiuto finanziario al SSA soltanto se:

a.il SSA riscuote contributi dai membri;
b.il SSA richiede per servizi particolari rimborsi per la copertura dei costi; e
c.la partecipazione dei Cantoni ai costi del SSA è almeno equivalente a quella della Confedera­zione.

2 La partecipazione di un Cantone è calcolata in base alla quota degli apiari presenti sul suo territorio rispetto agli apiari presenti sul territorio svizzero.

 

42–64

80

55, 62, 63

Sezione 6: Entrata in vigore e durata di validità

Art. 14

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013 con effetto sino al 31 dicembre 2020.