2 | Un atto normativo è in linea di massima costituito delle seguenti parti: titolo, ingresso e disposizioni normative (corpo del testo). Il corpo del testo comprende di regola una parte introduttiva, una parte principale e le disposizioni finali. L’atto può inoltre essere completato da uno o più allegati. |
Cfr. Guida di legislazione, n. marg. 601–633 e 168.
DTL (n. marg.) |
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3–9 |
Ordinanza |
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14–20 |
(OSSA)
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21 |
del 23 maggio 2012
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in generale: 22–29 LF: 161, 162; |
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 11a della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; ordina:
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30–40, 70–76 |
Sezione 1: Disposizioni generali
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77–81 34–36 |
La presente ordinanza disciplina i compiti e il finanziamento del Servizio sanitario apicolo (SSA).
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82 |
1 Il SSA è un’organizzazione di mutuo sostegno dotata di personalità giuridica. 2 I suoi membri sono le associazioni di apicoltura e gli apicoltori.
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41 |
Sezione 2: Compiti
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82–91 |
1 Il SSA promuove:
2 Esso sostiene le associazioni di apicoltura, gli apicoltori e le autorità cantonali competenti.
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34–36 152, 92 |
Art. 4 Piano sanitario 1 D’intesa con il Centro di ricerche apicole (CRA) della stazione di ricerca Agroscope e previa consultazione dell’Ufficio federale di veterinaria (UFV) e delle autorità cantonali competenti, il SSA elabora un piano sanitario per l’apicoltura in Svizzera. Il 2 Il SSA aggiorna regolarmente il piano sanitario alla luce delle conoscenze scientifiche più recenti. 3 Esso informa i suoi membri in merito al contenuto del piano sanitario.
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83–91 |
1 Il SSA fornisce consulenza alle associazioni di apicoltura, agli apicoltori e alle autorità cantonali competenti. Svolge in particolare i seguenti compiti:
2 Esso informa periodicamente in merito:
…
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80 92 |
Sezione 3: Accordo di prestazione Art. 9 L’UFV stipula con il SSA un accordo di prestazione valido al massimo quattro anni. L’accordo di prestazione stabilisce in particolare le prestazioni da erogare, gli obiettivi e l’importo annuo massimo dell’aiuto finanziario della Confederazione.
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86 |
Sezione 4: Finanziamento
1 La Confederazione versa l’aiuto finanziario al SSA soltanto se:
2 La partecipazione di un Cantone è calcolata in base alla quota degli apiari presenti sul suo territorio rispetto agli apiari presenti sul territorio svizzero. …
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42–64 80 55, 62, 63 |
Sezione 6: Entrata in vigore e durata di validità Art. 14 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013 con effetto sino al 31 dicembre 2020. |