Modifica di altri atti normativi

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Modifica di altri atti normativi

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51Un atto normativo può modificare altri atti normativi se tali modifiche sono una mera conseguenza dell’atto principale oppure se vi è almeno una stretta connessione materiale tra l’atto principale e gli altri atti normativi. In questo modo possono in linea di massima essere modificati soltanto atti normativi del medesimo livello (principio del parallelismo delle forme o principio dell’equivalenza normativa). Le eccezioni figurano nei n. marg. 272, 273 e 274.
52La formula modificatrice recita:
Art. …Modifica di altri atti normativi

La legge federale / L’ordinanza del …1 su … è modificata come segue:

 

1RS
oppure
Art. …Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale / Ordinanza del …1 su …

2. Legge federale / Ordinanza del …2 su …

3. Legge federale / Ordinanza del …3 su …

 

1RS …
2RS …
3RS
Per quanto concerne i dettagli relativi alla struttura delle disposizioni modificatrici cfr. la Parte 3 (n. marg. 270-358).
95aPer la modifica di allegati di un atto normativo modificato nell’allegato di un altro atto o modificato nell’ambito di un atto mantello cfr. le regole del n. marg. 300.