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273Eccezione 2: l’abrogazione o la modifica di un atto normativo possono essere delegate, ad esempio in un’ordinanza del Consiglio federale al dipartimento interessato.
Esempio:

Ordinanza
concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule umani

(Ordinanza sui trapianti)

 

del 16 marzo 2007

 

Il Consiglio federale svizzero,

visti …,

ordina:

Art. 53Adeguamento degli allegati

Il Dipartimento federale dell’interno può adeguare gli allegati 1–6 ai più recenti sviluppi a livello internazionale o nel campo della tecnica. Esso procede agli adeguamenti che possono rivelarsi ostacoli tecnici al commercio, d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia.

è RU 2007 1961