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272Eccezione 1: un’ordinanza di un’autorità superiore (ad es. il Consiglio federale) può abrogare anche un’ordinanza di un’autorità inferiore (ad es. un dipartimento) qualora l’atto in questione sia abrogato interamente senza che l’autorità inferiore debba ancora emanare disposti ordinativi in materia. L’Assemblea federale non abroga tuttavia or­dinanze del Consiglio federale.