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358È eccettuata la disposizione concernente il referendum e l’entrata in vigore, nella quale si mantiene il termine «decreto»; in nota si indica tuttavia la nuova forma dell’atto (cfr. n. marg. 313 e 321).
Esempio:
Art. 14Referendum ed entrata in vigore

1 Il presente decreto1, di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum in virtù degli articoli 1 e 3 della legge federale del 6 ottobre 19892 concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati.

2 Entra in vigore simultaneamente alla legge federale del 6 ottobre 1989 concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati.

 

1Ora: ordinanza dell’Assemblea federale (art. 163 cpv. 1 Cost.; RS 101)
2RS 172.121

è *RU 2001 3195