Art. 4 cpv. 1, nota a piè di pagina
1 L’obbligo del visto e l’esenzione da tale obbligo per entrate in vista di soggiorni non superiori a tre mesi sono retti dal regolamento (CE) n. 539/20012.
2 | Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1244/2009, GU L 336 del 18.12.2009, pag. 1. |
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