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274Nei casi di cui al n. marg. 273 l’abrogazione o la modifica sono sempre effettuate in un atto modificatore distinto; non è consentito abrogare o modificare le disposizioni in questione alla fine di un altro atto (nella parte «Abrogazione e modifica di altri atti normativi»). Questa regola si applica anche quando il Consiglio federale modifica l’organizzazione dell’Amministrazione derogando a disposizioni di legge (art. 8 cpv. 1 LOGA).

Se un atto normativo dell’Assemblea federale è modificato da un organo dell’Esecutivo, al titolo e all’ingresso dell’atto modificatore si applicano le regole formali previste per i nuovi atti (cfr. n. marg. 283 e 288).

Esempio:

Ordinanza
sull’adeguamento di disposizioni legali in seguito all’istituzione
del Servizio delle attività informative della Confederazione

 

del 4 dicembre 2009

 

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 8 capoverso 1 della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo
e dell’Amministrazione,

ordina:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 21 marzo 19972 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Sostituzione di espressioni

 

1RS 172.010
2RS 120

è RU 2009 6921

Se invece un’ordinanza di un organo dell’Esecutivo è modificata da un orga­no subordinato, si applicano le regole formali previste per gli atti modificatori, tranne per quanto concerne l’ingresso (cfr. n. marg. 288).

Esempio:

Ordinanza
concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule umani

(Ordinanza sui trapianti)

 

Modifica del 12 gennaio 2010

 

Il Dipartimento federale dell’interno,

visto l’articolo 53 dell’ordinanza del 16 marzo 20071 sui trapianti,

ordina:

I

1 Gli allegati 1, 2, 3 e 5 dell’ordinanza del 16 marzo 2007 sui trapianti sono modificati secondo la versione qui annessa.

2 L’allegato 4 è sostituito dalla versione qui annessa.

 

1RS 810.211

è *RU 2010 373