274 | Nei casi di cui al n. marg. 273 l’abrogazione o la modifica sono sempre effettuate in un atto modificatore distinto; non è consentito abrogare o modificare le disposizioni in questione alla fine di un altro atto (nella parte «Abrogazione e modifica di altri atti normativi»). Questa regola si applica anche quando il Consiglio federale modifica l’organizzazione dell’Amministrazione derogando a disposizioni di legge (art. 8 cpv. 1 LOGA). |
Se un atto normativo dell’Assemblea federale è modificato da un organo dell’Esecutivo, al titolo e all’ingresso dell’atto modificatore si applicano le regole formali previste per i nuovi atti (cfr. n. marg. 283 e 288).
Esempio: |
Ordinanza
del 4 dicembre 2009
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 8 capoverso 1 della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo ordina: I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue: 1. Legge federale del 21 marzo 19972 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna Sostituzione di espressioni …
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Se invece un’ordinanza di un organo dell’Esecutivo è modificata da un organo subordinato, si applicano le regole formali previste per gli atti modificatori, tranne per quanto concerne l’ingresso (cfr. n. marg. 288). |
Esempio:
Ordinanza (Ordinanza sui trapianti)
Modifica del 12 gennaio 2010
Il Dipartimento federale dell’interno, visto l’articolo 53 dell’ordinanza del 16 marzo 20071 sui trapianti, ordina: I 1 Gli allegati 1, 2, 3 e 5 dell’ordinanza del 16 marzo 2007 sui trapianti sono modificati secondo la versione qui annessa. 2 L’allegato 4 è sostituito dalla versione qui annessa. …
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