201 | Per quanto concerne la struttura dell’ingresso dei decreti federali cfr. anche n. marg. 22–29. |
205 | Nell’ingresso dei decreti federali che approvano trattati internazionali si citano gli articoli 54 capoverso 1 (competenza materiale della Confederazione) e 166 capoverso 2 (competenza formale [cosiddetta competenza organica] dell’Assemblea federale) della Costituzione federale. |
La formula recita: |
… visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; …
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22 | L’ingresso si compone dei seguenti elementi: |
– | la frase performativa (in corsivo), scissa in due parti di cui una apre e l’altra chiude l’ingresso; la prima parte menziona l’autorità che emana l’atto e la seconda l’azione da essa compiuta (ad es. «Il Consiglio federale svizzero» e «ordina», «L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera» e «decreta»); |
– | il fondamento giuridico su cui poggia l’atto («visto/visti …»); |
– | se del caso, i trattati internazionali, le decisioni di organizzazioni internazionali o, raramente, gli atti di diritto svizzero (cfr. n. marg. 237) che l’atto è destinato a eseguire («in esecuzione di …»); |
– | per gli atti dell’Assemblea federale, i materiali legislativi seguenti: il messaggio del Consiglio federale o, in caso di iniziativa parlamentare o di iniziativa cantonale, il rapporto della commissione parlamentare competente e il parere del Consiglio federale («visto …»). |
L’ingresso non è la sede deputata ad accogliere proclamazioni, né motivazioni o interpretazioni delle disposizioni materiali e neppure descrizioni dello scopo dell’atto.
Per le regole speciali applicabili all’ingresso degli atti modificatori cfr. n. marg. 286, 287 e 288.
Nelle leggi federali, nelle ordinanze dell’Assemblea federale e nei decreti federali va utilizzato il verbo «decreta», nelle ordinanze del Consiglio federale, dei dipartimenti e degli uffici «ordina». |
23 | Quali fondamenti giuridici si indicano le disposizioni dell’atto normativo di livello superiore che legittimano l’emanazione di disposti a livello inferiore (disposizioni attributive di competenza). Le disposizioni materiali dell’atto sovraordinato che devono essere concretizzate non rientrano nei fondamenti giuridici. |
Visto quanto precede, nell’ingresso degli atti normativi della Confederazione non si riportano le disposizioni costituzionali seguenti: art. 7–34 Cost. (diritti fondamentali), art. 41 Cost. (obiettivi sociali) e art. 164 Cost. (che definisce quali sono le disposizioni che devono essere emanate sotto forma di legge).
24 | Gli articoli 122 (competenza a legiferare in materia di diritto civile) e 123 Cost. (competenza a legiferare in materia di diritto penale) sono citati soltanto se rivestono particolare importanza per l’atto in questione; non vanno quindi citati se questo contiene mere disposizioni di diritto penale accessorio o singole disposizioni di diritto civile. |
25 | Quanto alle competenze della Confederazione desumibili dall’esistenza e natura dello Stato federale ma non menzionate esplicitamente nel testo costituzionale (competenze federali inerenti), quale loro fondamento costituzionale è di regola citato l’articolo 173 capoverso 2 Cost. Ciò vale segnatamente per l’istituzione di autorità federali e per la definizione di compiti, competenze e procedure di tali autorità. Di per sé, l’articolo 173 capoverso 2 Cost. non concerne la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni, bensì quella tra gli organi della Confederazione; in questo contesto è tuttavia utilizzato a titolo sussidiario. |
26 | Le singole disposizioni sono citate in ordine numerico crescente. Se eccezionalmente si citano più atti normativi quali fondamenti giuridici, di regola questi sono menzionati in ordine numerico crescente in base al loro numero RS. |
27 | La citazione delle pertinenti disposizioni è quanto più possibile precisa: ad esempio se non è determinante l’intero articolo si rinvia esclusivamente al capoverso in questione. |
28 | Se l’atto normativo sovraordinato non contiene specifiche disposizioni attributive di competenza, si cita solo l’atto in quanto tale (ad es., nel caso di un’ordinanza del Consiglio federale: «vista la legge federale del…»). Si può ricorrere a questa soluzione anche nei casi in cui le disposizioni attributive di competenza sono molto numerose. Qualora un atto normativo dell’Assemblea federale poggi invece su numerose norme attributive di competenza previste dalla Costituzione federale, è sufficiente menzionare quelle principali; nel messaggio, il fondamento giuridico va tuttavia spiegato in modo circostanziato (cfr. la Guida per la redazione dei messaggi del Consiglio federale). |
29 | Esempi concernenti i n. marg. 22–28: |
Legge federale Disegno (Legge sulle derrate alimentari, LDerr)
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 97 capoverso 1, 105 e 118 capoverso 2 lettera a della Costituzione federale1; decreta:
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Legge federale
del 20 marzo 2009
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale1; decreta:
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Ordinanza (ODV)
del 14 novembre 2012
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 59 capoverso 6 e 111 capoverso 6 della legge federale del 16 dicembre 20051 ordina:
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Ordinanza (Ordinanza sulle lingue, OLing)
del 4 giugno 2010
Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 5 ottobre 20071 sulle lingue (LLing), ordina:
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