Titolo abbreviato

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Titolo abbreviato

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10Il titolo abbreviato serve a facilitare la citazione dell’atto normativo. Non tutti gli atti normativi ne necessitano uno. Di regola, sono corredati di un titolo abbreviato gli atti normativi citati con una certa frequenza per i quali la forma breve del titolo apporta effettivamente maggiore concisione. Il titolo abbreviato è posto tra parentesi immediatamente sotto il titolo principale. Se ha un titolo abbreviato, l’atto normativo è citato sempre e soltanto con questo titolo (cfr. n. marg. 105).
Esempio:

Legge federale
concernente il trasferimento dalla strada alla ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi

(Legge sul trasferimento del traffico merci, LTrasf)

 

del 19 dicembre 2008

è RU 2009 5949

11Anche nei titoli abbreviati occorre perseguire un parallelismo tra le formulazioni nelle diverse lingue ufficiali. La formazione di un titolo abbreviato mediante contrazione in un unico sostantivo composto (ad es. «Gewässerschutzgesetz») è tuttavia possibile solo in tedesco. Contrariamente a quanto prescritto per le abbreviazioni (cfr. n. marg. 14), non è necessario prevedere in ogni caso un titolo abbreviato in tutte e tre le lingue.
13Qualora un titolo abbreviato ufficioso sia d’uso invalso è consigliabile, sempreché rispetti le esigenze illustrate nei n. marg. 10 e 11, introdurlo ufficialmente in occasione di una modifica dell’atto interessato (cfr. n. marg. 294).