14 | Ai titoli di atti normativi destinati ad essere citati con particolare frequenza può essere aggiunta un’abbreviazione, a prescindere dal fatto che siano o meno corredati di un titolo abbreviato. In tal caso, l’abbreviazione è aggiunta in tutte le lingue ufficiali. È posta tra parentesi immediatamente sotto il titolo principale, se del caso dopo il titolo abbreviato (preceduta da una virgola). |
16 | Per creare l’abbreviazione occorre utilizzare una combinazione di lettere che ricalchi le iniziali delle parole più significative del titolo principale o del titolo abbreviato; ogni lettera maiuscola abbrevia una parola intera (ad es. «CP» per «Codice penale»); dopo la maiuscola è possibile aggiungere una o più lettere minuscole tratte dalla parola cui ci si riferisce (ad es. «LAMal» per «legge federale sull’assicurazione malattie»). Tra le lettere non sono ammessi punti. |
17 | L’abbreviazione consta al massimo di cinque lettere. |
18 | È prevista un’eccezione ai n. marg. 15 e 17 per una serie di atti normativi – quali le ordinanze sugli emolumenti e le ordinanze sull’organizzazione dei dipartimenti – la cui abbreviazione è sempre composta di un elemento invariato e di uno variabile uniti da un trattino. I due elementi devono avere carattere descrittivo; non è quindi ammesso l’uso di numeri. Esempi: OEm-UFAC, OEm-LCart ecc.; OOrg-DFAE, OOrg-DFI ecc.). |
Per le regole specifiche applicabili alle ordinanze sugli emolumenti cfr. anche l’all. 1 (cfr. n. marg. 359), in particolare il n. 3 (cfr. n. marg. 361). |
19 | L’uso di un’abbreviazione già esistente per un altro atto normativo non è lecito, neppure se utilizzata in un’altra lingua ufficiale. La medesima abbreviazione può per contro essere usata per lo stesso atto in più lingue ufficiali (ad es. l’abbreviazione «CPP» è utilizzata sia in italiano, per «Codice di procedura penale», sia in francese, per «code de procédure pénale»). L’abbreviazione di un atto normativo abrogato può essere attribuita a un altro atto normativo se, considerato il tempo trascorso dall’abrogazione, è escluso qualsiasi rischio di confusione. In caso di revisione totale di un atto normativo si può riutilizzare la medesima abbreviazione per il nuovo testo. Infine, a un atto normativo non può essere attribuita un’abbreviazione già utilizzata come abbreviazione ufficiale di un’unità amministrativa. |
20 | Al fine di verificare la disponibilità di un’abbreviazione per un atto normativo si consulterà con profitto la banca dati terminologica TERMDAT, che registra le abbreviazioni di tutti gli atti normativi vigenti e di atti abrogati (nonché, ad es., le abbreviazioni ufficiali delle unità amministrative). |