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3Il titolo descrive l’oggetto della normativa in modo da escludere qualsiasi confusione con altri atti normativi. Tuttavia, per non appesantirne la citazione, deve essere per quanto possibile breve: non occorre pertanto riprodurvi la globalità della materia disciplinata. Il titolo deve inoltre designare la forma dell’atto come pure, in alcuni casi specifici, l’autorità che lo emana.
4Nel titolo degli atti normativi più importanti (legge federale, decreto federale, ordinanza del Consiglio federale) non si indica l’autorità che emana l’atto. I titoli di questi atti hanno il tenore seguente:
1. Legge federale:        
«Legge federale su …» / «Legge federale concernente …»
2. Decreto federale:        
«Decreto federale su …» / «Decreto federale concernente …» /        
«Decreto federale che approva …» / ecc.
3. Ordinanza del Consiglio federale:        
«Ordinanza su …» / «Ordinanza concernente …».
8Designazioni diverse da «legge» o «ordinanza» sono ammesse per il titolo di atti contenenti norme di diritto soltanto se prescritte espressamente da un atto normativo di rango superiore (cfr. ad es. art. 15 cpv. 1 lett. a della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, RU 2006 1205, e il relativo regolamento, RU 2006 5635) oppure se d’uso invalso (ad es. procedura penale militare, RS 322.1, oppure Codice di procedura civile, RS 272).
9Occorre per quanto possibile perseguire un parallelismo tra i titoli nelle lingue ufficiali. Sin dal momento della formulazione del titolo nella lingua della prima versione va pertanto tenuto conto delle altre lingue ufficiali.
234Gli atti contenenti norme di diritto emanati dal Consiglio federale, dai dipartimenti, dagli uffici federali, da altre unità amministrative o da organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato debitamente autorizzate e che non fanno parte dell’Amministrazione federale sono di regola designati con il titolo «ordinanza». Per il resto, in particolare riguardo ad altre denominazioni e alla menzione dell’autorità che e­mana l’atto, cfr. n. marg. 313.