Sezione 5 Titolo

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Sezione 5 Titolo

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282L’atto modificatore reca il titolo integrale (si riportano cioè anche l’e­ventuale titolo abbreviato e l’eventuale abbreviazione) e immutato (si riporta cioè il tenore in vigore al momento della modifica) dell’atto da modificare.
Sotto il titolo si indica: «Modifica del …». Se la modifica consiste esclusivamente nel prorogare la durata di validità dell’atto normativo, sotto il titolo si indica: «Proroga del …».
283Queste regole si applicano anche nei casi in cui la competenza di modificare un’ordinanza è delegata a un’autorità subordinata (cfr. n. marg. 273 e 274). Se invece il Legislatore delega all’Esecutivo la competenza di modificare disposizioni di legge, il titolo dell’atto modificatore si conforma all’esempio seguente:

Ordinanza
sull’adeguamento di disposizioni legali in seguito all’istituzione
del Servizio delle attività informative della Confederazione

 

del 4 dicembre 2009

è RU 2009 6921

285Per quanto concerne il caso particolare dell’«atto mantello» cfr. n. marg. 278.
21a*Se l’atto normativo di rango superiore sottopone un’ordinanza all’approvazione di un’autorità diversa da quella che la emana, sotto la data occorre riportare la formula «Approvata da … il …».
Esempio:

Ordinanza del Consiglio dei PF
sul personale del settore dei politecnici federali

(Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF)

 

Modifica del 12 dicembre 2018

 

Approvata dal Consiglio federale il 26 giugno 2019

è RU 2019 2023

* N. marg. introdotto dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 25 ott. 2021.