277 | Di regola un atto modificatore modifica un solo atto normativo, ossia quello menzionato nel titolo (cfr. ad es. RU 2011 3317). |
È tuttavia possibile modificare altri atti normativi con il medesimo atto qualora sussista uno stretto nesso materiale e la modifica sia una mera conseguenza dell’atto modificatore (principale). È questo un corollario del principio dell’unità della materia.
Se la modifica di un altro atto ha un’importanza autonoma e non soltanto subordinata, essa è disposta in un atto normativo separato (atto modificatore autonomo).