Sezione 4 Sospensione e modifica temporanea

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Sezione 4 Sospensione e modifica temporanea

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279Se l’abrogazione o la modifica di un atto normativo è destinata ad a­vere soltanto un effetto temporaneo, per garantire la certezza del diritto è preferibile dapprima abrogare o modificare formalmente l’atto e in seguito emanare nuovamente il testo previgente. Questo modo di procedere agevola anche l’integrazione di eventuali modifiche nella versione che ripristina il testo previgente.
Se è tuttavia già nota la data in cui sarà ripristinata la situazione giuridica anteriore (ad es. nel caso delle leggi federali dichiarate urgenti, la cui validità deve obbligatoriamente essere limitata nel tempo; cfr. art. 165 cpv. 1 e 3 Cost.), si può eccezionalmente ricorrere a una sospensione o a una modifica temporanea, secondo le modalità illustrate qui appresso.
280Caso 1: Un atto normativo è integralmente sospeso

La sospensione di un intero atto normativo può segnatamente essere realizzata mediante l’emanazione di un atto di sospensio­ne ad hoc oppure, in un altro atto, nell’ambito dell’«Abroga­zione di altri atti normativi» o dell’«Abrogazione e modifica di altri atti normativi» (cfr. n. marg. 4452).

Ci si avvale della formula seguente:

La legge federale / L’ordinanza del …1 su … non è applicabile sino al … / dal … al … .

 

1RS …
Nota bene:
l’inizio della sospensione («dal …») è indicato soltanto se non coincide con la data di entrata in vigore dell’atto che la dispone;
nella nota a piè di pagina si riporta il riferimento alla RS invece di quello alla
RU (diversamente da quanto prescritto per l’a­brogazione definitiva; cfr. n. marg. 49);
se la sospensione è realizzata con un atto ad hoc, sotto il titolo dell’atto sospeso si appone l’indicazione «Sospensione del …».
Il titolo dell’atto sospeso è mantenuto nella RS; in una nota in calce si indica tuttavia che tale atto non è applicabile fino alla data in questione.
281Caso 2: In un atto normativo sono sospese o temporaneamente modificate o inserite singole disposizioni

Una siffatta sospensione o modifica temporanea può segnatamente essere realizzata mediante l’emanazione di un atto modificatore oppure, in un altro atto, nell’ambito della «Modifica di altri atti normativi» o dell’«Abrogazione e modifica di altri atti normativi» (cfr. n. marg. 4452).

La modifica dell’atto normativo è formulata come se fosse definitiva; quindi:

le disposizioni sospese sono contrassegnate con l’indicazione «Abrogato»;
le modifiche temporanee sono inserite, sotto la medesima numerazione, in luogo del testo previgente;
le nuove disposizioni temporanee sono inserite con una nuova numerazione.
Esempio:

Art. 5

Abrogato

Art. 27 cpv. 2

2 L’aliquota della tassa è del 2,7 per cento.

Art. 27a        Impianti della classe B

Per gli impianti della classe B non è riscossa alcuna tassa.

La limitazione della durata di validità è menzionata soltanto nelle disposizioni finali; concerne di regola l’intero atto normativo. Nelle stesse si precisa inoltre che la fine della validità dell’atto comporta la decadenza di qualsiasi modifica in esso contenuta, compresi pertanto i complementi e le abrogazioni.
La formula è la seguente:

II

1 La presente ordinanza entra in vigore il … .

2 Ha effetto sino al …; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

Nella versione figurante nella RS resta soltanto la numerazione delle disposizioni sospese, ma non il loro testo. Se sono temporaneamente modificate o inserite disposizioni, viene riprodotto il testo temporaneamente in vigore. In tutti questi casi, una nota a piè di pagina segnala la sospensione, la modifica temporanea o l’aggiunta temporanea delle disposizioni in questione.
Accordata secondo il numero e il genere grammaticali del termine cui fa riferimento.
281b*La modifica di un atto normativo di durata limitata va realizzata mediante un atto modificatore di durata illimitata, salvo se la durata di validità delle modifiche debba essere più breve di quella dell’atto di base.
* N. marg. introdotto dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 18 mag. 2017.