385 | Al titolo dei decreti federali si applicano le regole indicate qui di seguito. |
L’atto dell’UE in questione va di norma citato con il suo numero (ad es. «direttiva 2010/230/UE»). Per gli atti normativi emanati prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1° dicembre 2009) va mantenuta la vecchia terminologia, ad es. «direttiva 2008/115/CE». Il titolo non va riprodotto per esteso, ma riassunto in forma quanto possibile sintetica. Il titolo esatto dello scambio di note è poi precisato nell’articolo 1 capoverso 1 del decreto (cfr. n. marg. 213). |
Esempio: |
Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni tra le autorità incaricate dell’applicazione della legge (Sviluppo dell’acquis di Schengen)
del 12 giugno 2009 |
Se l’atto normativo dell’UE dispone di un titolo breve ufficiale (vale a dire figurante nella GU), si può utilizzare quest’ultimo, senza che occorra in tal caso precisare il numero dell’atto. |
Esempio: |
Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del secondo codice frontiere Schengen (Sviluppo dell’acquis di Schengen)
del 13 giugno 2099 |
Se l’atto normativo dell’UE dispone soltanto di un titolo breve non ufficiale ma il cui uso è generalizzato, si può utilizzare tale titolo, purché sia aggiunto tra parentesi il titolo numerico dell’atto. Tale possibilità è nondimeno esclusa se nelle altre due lingue ufficiali non può essere trovato un titolo adeguato (cfr. inoltre n. marg. 135). |
Esempio: |
Decreto federale che approva lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva UE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE) e lo traspone nel diritto svizzero (modifica della legge federale sugli stranieri e della legge sull’asilo) (Sviluppo dell’acquis di Schengen)
del 18 giugno 2010 |
A differenza di quanto previsto per il titolo dello scambio di note (cfr. n. 8), in cui le Parti contraenti sono indicate per esteso, nel titolo del decreto federale «Unione europea» e «Comunità europea» sono sostituite dalle rispettive abbreviazioni, «UE» e «CE». |
La nozione di trasposizione va utilizzata soltanto se il decreto contiene una o più leggi federali o modifiche delle stesse. In tal caso il decreto reca il titolo «Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note …» oppure «Decreto federale che approva lo scambio di note … e lo traspone nel diritto svizzero (modifica della legge …)» (cfr. n. marg. 197). |