135* | In via eccezionale e a ragion veduta, è possibile utilizzare un titolo breve non ufficiale, vale a dire non menzionato nell’atto dell’UE, in particolare quando l’atto normativo svizzero rimanda a più atti dell’UE e l’utilizzo di un titolo breve non ufficiale, in luogo del titolo numerico, agevola l’identificazione dell’atto in questione (ad es.: «direttiva UE sugli ascensori» anziché «direttiva 95/16/CE»). In tal caso: |
– | il titolo breve dev’essere corredato dell’acronimo «UE» per evitare confusioni con atti del diritto svizzero; si scriverà quindi ad esempio «direttiva UE sugli impianti a fune» anziché «direttiva sugli impianti a fune» e «regolamento UE sui documenti d’identità» anziché «regolamento sui documenti d’identità»; anche in questi casi l’acronimo utilizzato è sempre «UE»; |
– | il titolo breve prescelto deve richiamare l’oggetto dell’atto dell’UE cui si rimanda; |
– | per evitare rischi di confusione, ci si deve assicurare che nessun atto normativo svizzero o dell’UE abbia lo stesso titolo o un titolo simile. |
Tali titoli brevi non ufficiali vanno comunicati alla Sezione di terminologia della CaF affinché li registri nella banca dati terminologica TERMDAT. |
Per le note a piè di pagina si applicano, a partire dalla seconda occorrenza dell’atto normativo dell’UE, le stesse regole impiegate per l’uso del titolo numerico (cfr. n. marg. 133 secondo paragrafo e n. marg. 136). |
* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 29 giu. 2015. |