51 | Un atto normativo può modificare altri atti normativi se tali modifiche sono una mera conseguenza dell’atto principale oppure se vi è almeno una stretta connessione materiale tra l’atto principale e gli altri atti normativi. In questo modo possono in linea di massima essere modificati soltanto atti normativi del medesimo livello (principio del parallelismo delle forme o principio dell’equivalenza normativa). Le eccezioni figurano nei n. marg. 272, 273 e 274. |
52 | La formula modificatrice recita: |
La legge federale / L’ordinanza del …1 su … è modificata come segue: …
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oppure |
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue: 1. Legge federale / Ordinanza del …1 su … … 2. Legge federale / Ordinanza del …2 su … … 3. Legge federale / Ordinanza del …3 su … …
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Per quanto concerne i dettagli relativi alla struttura delle disposizioni modificatrici cfr. la Parte 3 (n. marg. 270-358). |
95a | Per la modifica di allegati di un atto normativo modificato nell’allegato di un altro atto o modificato nell’ambito di un atto mantello cfr. le regole del n. marg. 300. |