Sezione 3 Ingresso

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Sezione 3 Ingresso

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161Per la struttura dell’ingresso delle leggi federali e delle ordinanze dell’Assemblea federale cfr. n. marg. 2229.

Per la modifica dell’ingresso degli atti che citano ancora la Costituzione federale del 29 maggio 1874 cfr. n. marg. 350.

162Esempi di ingresso:
Legge federale fondata su un disegno del Consiglio federale

Legge federale
sulla promozione delle esportazioni

 

del 6 ottobre 2000

 

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 101 capoverso 1 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 20002,

decreta:

 

1RS 101
2FF 2000 2101

è RU 2001 1029

 

Legge federale che fa seguito a un’iniziativa parlamentare o a un’iniziativa cantonale

Legge federale
concernente l’imposta sul valore aggiunto

(Legge sull’IVA, LIVA)

 

del 2 settembre 1999

 

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 130 della Costituzione federale1;
visto il rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale
del 28 agosto 19962;
visto il parere del Consiglio federale del 15 gennaio 19973,

decreta:

 

1 RS 101
2FF 1996 V 581
3FF 1997 II 306

è *RU 2000 1300

 

Ordinanza dell’Assemblea federale fondata su un disegno del Consiglio federale

Ordinanza dell’Assemblea federale
concernente provvedimenti intesi a far fronte ai danni arrecati alle foreste dall’uragano «Lothar»

 

del 24 marzo 2000

 

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 28 della legge forestale del 4 ottobre 19911;
visto il messaggio del Consiglio federale del 16 febbraio 20002,

decreta:

 

 

1 RS 921.0
2 FF 2000 1133

è *RU 2000 938

22L’ingresso si compone dei seguenti elementi:
la frase performativa (in corsivo), scissa in due parti di cui una apre e l’altra chiude l’ingresso; la prima parte menziona l’autorità che emana l’atto e la seconda l’azione da essa compiuta (ad es. «Il Consiglio federale svizzero» e «ordina», «L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera» e «decreta»);
il fondamento giuridico su cui poggia l’atto («visto/visti …»);
se del caso, i trattati internazionali, le decisioni di organizzazioni internazionali o, raramente, gli atti di diritto svizzero (cfr. n. marg. 237) che l’atto è destinato a eseguire («in esecuzione di …»);
per gli atti dell’Assemblea federale, i materiali legislativi seguenti: il messaggio del Consiglio federale o, in caso di iniziativa parlamentare o di iniziativa cantonale, il rapporto della commissione parlamentare competente e il parere del Consiglio federale («visto …»).

L’ingresso non è la sede deputata ad accogliere proclamazioni, né motivazioni o interpretazioni delle disposizioni materiali e neppure descrizioni dello scopo dell’atto.

Per le regole speciali applicabili all’ingresso degli atti modificatori cfr. n. marg. 286, 287 e 288.

Nelle leggi federali, nelle ordinanze dell’Assemblea federale e nei decreti federali va utilizzato il verbo «decreta», nelle ordinanze del Consiglio federale, dei dipartimenti e degli uffici «ordina».
23Quali fondamenti giuridici si indicano le disposizioni dell’atto normati­vo di livello superiore che legittimano l’emanazione di disposti a livello inferiore (disposizioni attributive di competenza). Le disposizioni materiali dell’atto sovraordinato che devono essere concretizzate non rientrano nei fondamenti giuridici.

Visto quanto precede, nell’ingresso degli atti normativi della Confederazione non si riportano le disposizioni costituzionali seguenti: art. 7–34 Cost. (diritti fondamentali), art. 41 Cost. (obiettivi sociali) e art. 164 Cost. (che definisce quali sono le disposizioni che devono essere emanate sotto forma di legge).

24Gli articoli 122 (competenza a legiferare in materia di diritto civile) e 123 Cost. (competenza a legiferare in materia di diritto penale) sono citati soltanto se rivestono particolare importanza per l’atto in questione; non vanno quindi citati se questo contiene mere disposizioni di diritto penale accessorio o singole disposizioni di diritto civile.
25Quanto alle competenze della Confederazione desumibili dall’esi­stenza e natura dello Stato federale ma non menzionate esplicitamente nel testo costituzionale (competenze federali inerenti), quale loro fondamento costituzionale è di regola citato l’articolo 173 capoverso 2 Cost. Ciò vale segnatamente per l’istituzione di autorità federali e per la definizione di compiti, competenze e procedure di tali autorità. Di per sé, l’articolo 173 capoverso 2 Cost. non concerne la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni, bensì quella tra gli organi della Confederazione; in questo contesto è tuttavia utilizzato a titolo sussidiario.
26Le singole disposizioni sono citate in ordine numerico crescente. Se eccezionalmente si citano più atti normativi quali fondamenti giuridici, di regola questi sono menzionati in ordine numerico crescente in ba­se al loro numero RS.
27La citazione delle pertinenti disposizioni è quanto più possibile precisa: ad esempio se non è determinante l’intero articolo si rinvia esclusivamente al capoverso in questione.
28Se l’atto normativo sovraordinato non contiene specifiche disposizioni attributive di competenza, si cita solo l’atto in quanto tale (ad es., nel caso di un’ordinanza del Consiglio federale: «vista la legge federale del…»). Si può ricorrere a questa soluzione anche nei casi in cui le disposizioni attributive di competenza sono molto numerose. Qualora un atto normativo dell’Assemblea federale poggi invece su numerose norme attributive di competenza previste dalla Costituzione federale, è sufficiente menzionare quelle principali; nel messaggio, il fondamento giuridico va tuttavia spiegato in modo circostanziato (cfr. la Guida per la redazione dei messaggi del Consiglio federale).
29Esempi concernenti i n. marg. 2228:

Legge federale                                                Disegno
sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso

(Legge sulle derrate alimentari, LDerr)

 

del …

 

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 97 capoverso 1, 105 e 118 capoverso 2 lettera a della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 20112,

decreta:

 

1RS 101
2FF 2011 5017

è FF 2011 5103

 

Legge federale
sulla Commissione per la prevenzione della tortura

 

del 20 marzo 2009

 

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale1;
in esecuzione del Protocollo facoltativo del 18 dicembre 20022 alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 dicembre 20063,

decreta:

 

1RS 101
2RS 0.105.1; RU 2009 5449
3FF 2007 259

è RU 2009 5445

 

Ordinanza
concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

(ODV)

 

del 14 novembre 2012

 

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 59 capoverso 6 e 111 capoverso 6 della legge federale del 16 dicembre 20051
sugli stranieri (LStr);
visto l’articolo 119 della legge del 26 giugno 19982 sull’asilo;
in esecuzione dell’articolo 28 della Convenzione del 28 luglio 19513 sullo statuto dei rifugiati;
in esecuzione dell’articolo 28 della Convenzione del 28 settembre 19544 sullo statuto degli apolidi,

ordina:

 

1RS 142.20
2RS 142.31
3RS 0.142.30
4RS 0.142.40

è RU 2012 6049

 

Ordinanza
sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche

(Ordinanza sulle lingue, OLing)

 

 

del 4 giugno 2010

 

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge del 5 ottobre 20071 sulle lingue (LLing),

ordina:

 

1RS 441.1

è RU 2010 2653