297 | Qualora a un atto normativo esistente siano aggiunti uno o più allegati (cfr. n. marg. 65–69), la relativa formula dispositiva, posta sotto un’apposita cifra romana inserita nell’articolato dell’atto modificatore, recita: |
II Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato … secondo la versione qui annessa. |
oppure |
II Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati … secondo la versione qui annessa. |
Se si aggiungono uno o più allegati a un atto contenente un unico allegato, nella versione consolidata dell’atto pubblicata nella RS il CPU attribuisce automaticamente il numero 1 all’allegato esistente; non è quindi necessario disporlo espressamente nell’atto modificatore. |