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65Oltre alle disposizioni abrogative e modificatrici (n. marg. 48), è possibile porre in allegato talune disposizioni di un atto normativo qualora la chiarezza e comprensibilità ne risultino migliorate. Ciò è particolarmente indicato se la materia da disciplinare non può essere presentata con la consueta struttura per articoli oppure se la corretta applicazione dell’atto normativo esige una rappresentazione grafica.
Come esempi tipici si possono menzionare:
a.lunghi elenchi o tabelle (cfr. ad es. RU 2007 1023, all. 1 [Elenco di gamme di frequenza]; RU 2012 2147, all. [Elenco di sostanze chimiche]; RU 2006 1945, all. 1 [Elenco di dati di sistemi d’informazione con relativi diritti di accesso]; RU 2008 5343, all. [Elenco di tariffe]);
b.illustrazioni (in particolare pittogrammi) e tabelle di carattere normativo        
(cfr. ad es. RU 2007 821, all. 1 n. 1 e 7; RU 2011 1985, all.);
c.illustrazioni di carattere non normativo, volte a esplicitare il testo normativo        
(cfr. ad es. RU 2001 334, all. 5);
d.lunghi elenchi di definizioni o di equivalenze terminologiche        
(cfr. ad es. RU 2007 6267, all. 1);
e.lunghi elenchi di rimandi, segnatamente ad atti dell’Unione europea        
(cfr. ad es. RU 2010 4045, all.).