277 | Di regola un atto modificatore modifica un solo atto normativo, ossia quello menzionato nel titolo (cfr. ad es. RU 2011 3317). |
È tuttavia possibile modificare altri atti normativi con il medesimo atto qualora sussista uno stretto nesso materiale e la modifica sia una mera conseguenza dell’atto modificatore (principale). È questo un corollario del principio dell’unità della materia.
Se la modifica di un altro atto ha un’importanza autonoma e non soltanto subordinata, essa è disposta in un atto normativo separato (atto modificatore autonomo).
DTL (n. marg.) |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3–9, 282 |
Ordinanza |
||||||
10–20 |
(OEspl)
|
||||||
282 |
Modifica del 21 settembre 2012
|
||||||
286–288 |
Il Consiglio federale svizzero ordina:
|
||||||
289–291 103–112 |
I L’ordinanza del 27 novembre 20001 sugli esplosivi è modificata come segue:
|
||||||
309 314–334 69, 77, 82 |
Art. 1a cpv. 2 2 L’elenco delle equivalenze tra le espressioni della presente ordinanza e quelle utilizzate nelle direttive 2007/23/CE2 e 2008/43/CE3 figura nell’allegato 15.
|
||||||
333 |
Art. 4 Concerne soltanto il testo francese
|
||||||
325 72–74 |
Titolo prima dell’art. 24 Capitolo 2: Pezzi pirotecnici
|
||||||
337 |
Art. 34 Abrogato
|
||||||
322 |
Art. 90, rubrica Imballaggi di spedizione e contenitori
|
||||||
124–151 |
|
||||||
53, 303 96–101 |
Art. 119b Disposizione transitoria della modifica del 21 settembre 2012 I requisiti in materia d’identificazione e di tracciabilità degli esplosivi di cui agli articoli 20, 21 e 23 e all’allegato 14 devono essere soddisfatti a decorrere dal 5 aprile 2013. I requisiti di cui all’allegato 14 numero 2 capoverso 3 e numeri 12 e 13 devono tuttavia essere soddisfatti soltanto a decorrere dal 5 aprile 2015.
|
||||||
290 297–299, 65–69 |
II 1 L’allegato 3 è abrogato. 2 Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 12a e 16 secondo la versione qui annessa. 3 L’allegato 14 è sostituito dalla versione qui annessa. 4 L’allegato 15 è modificato secondo la versione qui annessa. 5 L’ex allegato 16 diventa allegato 17.
|
||||||
290 302 |
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2012.
|
||||||
246 |
21 settembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf … |
||||||
65–69, 93–95 |
Allegato 14 (art. 6 cpv. 1 e 7 cpv. 1) Classificazione dei pezzi pirotecnici
|
||||||
94 |
1 Pezzi pirotecnici per scopi professionali 1.1 Categoria T1 Pezzi pirotecnici per uso scenico, in interni o all’aperto, anche in produzioni cinematografiche e televisive o per usi analoghi e che presentano un rischio potenziale ridotto. 1.2 Categoria T2 Pezzi pirotecnici destinati a essere utilizzati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, per uso scenico, in interni o all’aperto, anche in produzioni cinematografiche e televisive o per usi analoghi. 1.3 Categoria P1 Pezzi pirotecnici diversi dai fuochi d’artificio e dai pezzi pirotecnici per uso scenico che presentano un rischio potenziale ridotto. … |