Capitolo 2 Atto che modifica un'ordinanza

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Capitolo 2 Atto che modifica un'ordinanza

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277Di regola un atto modificatore modifica un solo atto normativo, ossia quello menzionato nel titolo (cfr. ad es. RU 2011 3317).

È tuttavia possibile modificare altri atti normativi con il medesimo atto qualora sussista uno stretto nesso materiale e la modifica sia una mera conseguenza dell’atto modificatore (principale). È questo un corollario del principio dell’unità della materia.

Se la modifica di un altro atto ha un’importanza autonoma e non soltanto subordinata, essa è disposta in un atto normativo separato (atto modificatore autonomo).

Modello Word  CPU  : Modèle d'ordonnance du Conseil fédéral (abrogation)

 

DTL (n. marg.)

 

3–9, 282

Ordinanza
sugli esplosivi

10–20

(OEspl)

 

282

Modifica del 21 settembre 2012

 

 

286–288

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

 

289–291

103–112

I

L’ordinanza del 27 novembre 20001 sugli esplosivi è modificata come segue:

 

309

314–334

69, 77, 82

Art. 1a cpv. 2

2 L’elenco delle equivalenze tra le espressioni della presente ordinanza e quelle utilizzate nelle diret­tive 2007/23/CE2 e 2008/43/CE3 figura nell’allegato 15.

 

 

333

Art. 4

Concerne soltanto il testo francese

 

325

72–74

Titolo prima dell’art. 24

Capitolo 2: Pezzi pirotecnici

 

 

337

Art. 34

Abrogato

 

322

Art. 90, rubrica

 Imballaggi di spedizione e contenitori

 

124–151

1 RS 941.411
2Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici, versione della GU L 154 del 14.6.2007, pag. 1.
3Direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all’istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile, GU L 94 del 5.4.2008, pag. 8; modificata da ultimo dalla direttiva 2012/4/UE, GU L 50 del 23.2.2012, pag. 18.

53, 303

96–101

Art. 119b        Disposizione transitoria della modifica del 21 settembre 2012

I requisiti in materia d’identificazione e di tracciabilità degli esplosivi di cui agli articoli 20, 21 e 23 e all’allegato 14 devono essere soddisfatti a decorrere dal 5 aprile 2013. I requisiti di cui all’allegato 14 numero 2 capoverso 3 e numeri 12 e 13 devono tuttavia essere soddisfatti soltanto a decorrere dal 5 aprile 2015.

 

290

297–299,

65–69

II

1 L’allegato 3 è abrogato.

2 Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 12a e 16 secondo la versione qui annessa.

3 L’allegato 14 è sostituito dalla versione qui annessa.

4 L’allegato 15 è modificato secondo la versione qui annessa.

5 L’ex allegato 16 diventa allegato 17.

 

290

302

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2012.

 

246

21 settembre 2012        In nome del Consiglio federale svizzero:

 La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf
 La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

65–69, 93–95

Allegato 14

(art. 6 cpv. 1 e 7 cpv. 1)

Classificazione dei pezzi pirotecnici

 

94

1        Pezzi pirotecnici per scopi professionali

1.1        Categoria T1

Pezzi pirotecnici per uso scenico, in interni o all’aperto, anche in produzioni cinematografiche e tele­visive o per usi analoghi e che presentano un rischio potenziale ridotto.

1.2        Categoria T2

Pezzi pirotecnici destinati a essere utilizzati esclusivamente da persone con conoscenze specialisti­che, per uso scenico, in interni o all’aperto, anche in produzioni cinematografiche e televisive o per usi analoghi.

1.3        Categoria P1

Pezzi pirotecnici diversi dai fuochi d’artificio e dai pezzi pirotecnici per uso scenico che presentano un rischio potenziale ridotto.