Agguinta di allegati

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Agguinta di allegati

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297Qualora a un atto normativo esistente siano aggiunti uno o più allegati (cfr. n. marg. 6569), la relativa formula dispositiva, posta sotto un’apposita cifra romana inserita nell’articolato dell’atto modificatore, recita:

II

Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato … secondo la versione qui annessa.

oppure

II

Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati … secondo la versione qui annessa.

 

Se si aggiungono uno o più allegati a un atto contenente un unico allegato, nella versione consolidata dell’atto pubblicata nella RS il CPU attribuisce automaticamente il numero 1 all’allegato esistente; non è quindi necessario disporlo espressamente nel­l’atto modificatore.