Sezione 3 Parallelismo delle forme

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Sezione 3 Parallelismo delle forme

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271È possibile abrogare o modificare una norma soltanto a un livello for­male equivalente, ossia mediante un atto normativo di pari livello (parallelismo delle forme o equivalenza normativa; per le eccezioni cfr. n. marg. 272 e 273), quindi:
disposizioni costituzionali mediante disposizioni costituzionali;
leggi federali mediante leggi federali;
ordinanze dell’Assemblea federale mediante ordinanze        
dell’Assemblea federale;
ordinanze del Consiglio federale mediante ordinanze        
del Consiglio federale;
ordinanze dipartimentali mediante ordinanze del medesimo dipartimento.
272Eccezione 1: un’ordinanza di un’autorità superiore (ad es. il Consiglio federale) può abrogare anche un’ordinanza di un’autorità inferiore (ad es. un dipartimento) qualora l’atto in questione sia abrogato interamente senza che l’autorità inferiore debba ancora emanare disposti ordinativi in materia. L’Assemblea federale non abroga tuttavia or­dinanze del Consiglio federale.
273Eccezione 2: l’abrogazione o la modifica di un atto normativo possono essere delegate, ad esempio in un’ordinanza del Consiglio federale al dipartimento interessato.
Esempio:

Ordinanza
concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule umani

(Ordinanza sui trapianti)

 

del 16 marzo 2007

 

Il Consiglio federale svizzero,

visti …,

ordina:

Art. 53Adeguamento degli allegati

Il Dipartimento federale dell’interno può adeguare gli allegati 1–6 ai più recenti sviluppi a livello internazionale o nel campo della tecnica. Esso procede agli adeguamenti che possono rivelarsi ostacoli tecnici al commercio, d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia.

è RU 2007 1961

274Nei casi di cui al n. marg. 273 l’abrogazione o la modifica sono sempre effettuate in un atto modificatore distinto; non è consentito abrogare o modificare le disposizioni in questione alla fine di un altro atto (nella parte «Abrogazione e modifica di altri atti normativi»). Questa regola si applica anche quando il Consiglio federale modifica l’organizzazione dell’Amministrazione derogando a disposizioni di legge (art. 8 cpv. 1 LOGA).

Se un atto normativo dell’Assemblea federale è modificato da un organo dell’Esecutivo, al titolo e all’ingresso dell’atto modificatore si applicano le regole formali previste per i nuovi atti (cfr. n. marg. 283 e 288).

Esempio:

Ordinanza
sull’adeguamento di disposizioni legali in seguito all’istituzione
del Servizio delle attività informative della Confederazione

 

del 4 dicembre 2009

 

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 8 capoverso 1 della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo
e dell’Amministrazione,

ordina:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 21 marzo 19972 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Sostituzione di espressioni

 

1RS 172.010
2RS 120

è RU 2009 6921

Se invece un’ordinanza di un organo dell’Esecutivo è modificata da un orga­no subordinato, si applicano le regole formali previste per gli atti modificatori, tranne per quanto concerne l’ingresso (cfr. n. marg. 288).

Esempio:

Ordinanza
concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule umani

(Ordinanza sui trapianti)

 

Modifica del 12 gennaio 2010

 

Il Dipartimento federale dell’interno,

visto l’articolo 53 dell’ordinanza del 16 marzo 20071 sui trapianti,

ordina:

I

1 Gli allegati 1, 2, 3 e 5 dell’ordinanza del 16 marzo 2007 sui trapianti sono modificati secondo la versione qui annessa.

2 L’allegato 4 è sostituito dalla versione qui annessa.

 

1RS 810.211

è *RU 2010 373

275Le modifiche di cui all’articolo 12 capoverso 2 LPubb (adeguamento nella RS di denominazioni, riferimenti, rimandi e abbreviazioni) sono effettuate in modo informale dalla Cancelleria federale (e non mediante ordinanza).