Introduzione parentetica di designazioni

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Introduzione parentetica di designazioni

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34È anche possibile introdurre tra parentesi, alla prima occorrenza, designazioni abbreviate, in particolare l’abbreviazione di un’unità ammi­nistrativa (ad es. «DFGP» per «Dipartimento federale di giustizia e polizia»), l’abbreviazione di un atto normativo (ad es. «LMSI» per «legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna») oppure la forma abbreviata di un’espressione di una certa lunghezza (ad es. «imposta sugli oli minerali» per «imposta di consumo riscossa dalla Confederazione sui carburanti» [RU 2011 3467, art. 1 lett. a]). Cfr. anche n. marg. 154 e 155.
Esempio:
Art. 1Campo d’applicazione

1 La presente ordinanza disciplina la riscossione delle tasse da parte dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), comprese le sue stazioni federali di ricerca, per prestazioni e decisioni nell’ambito della legge federale del 29 aprile 19982 sull’a­gricoltura e delle relative disposizioni d’esecuzione, nonché per prestazioni di carattere statistico di cui alla legge del 9 ottobre 19923 sulla statistica federale che l’UFAG fornisce.

2 Essa disciplina altresì la riscossione di tasse da parte di organi d’esecuzione a cui l’UFAG ha affidato compiti d’esecuzione.

 

2RS 910.1
3RS 431.01

è *RU 2010 2315

35Siffatte designazioni abbreviate possono essere utili anche quando il termine o l’espressione in questione ricorre soltanto due o tre volte nell’atto normativo; viceversa può essere opportuno rinunciare a introdurre una designazione abbreviata sebbene il termine o l’espres­sione ricorra più volte, in particolare se le occorrenze sono situate in punti molto distanti del testo.
36La designazione abbreviata va introdotta alla prima occorrenza del termine o dell’espressione. Se il referente del termine o dell’espres­sione è disciplinato in una disposizione specifica che figura in un arti­colo successivo a quello in cui viene introdotta la designazione abbreviata, è possibile reintrodurre la designazione abbreviata.
Esempio:
Art. 3Rapporto di valutazione

1 Il Consiglio federale verifica periodicamente l’efficacia della presente legge. Esamina in particolare l’adeguatezza, l’effica­cia e l’economicità:

b.dei compiti della Commissione delle poste (PostCom).

 

Sezione 4: Commissione delle poste

Art. 20Organizzazione

1 Il Consiglio federale nomina la Commissione delle poste (PostCom), composta da cinque a sette membri, e ne designa il presidente e il vicepresidente. ….

è *RU 2012 4993