34 | È anche possibile introdurre tra parentesi, alla prima occorrenza, designazioni abbreviate, in particolare l’abbreviazione di un’unità amministrativa (ad es. «DFGP» per «Dipartimento federale di giustizia e polizia»), l’abbreviazione di un atto normativo (ad es. «LMSI» per «legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna») oppure la forma abbreviata di un’espressione di una certa lunghezza (ad es. «imposta sugli oli minerali» per «imposta di consumo riscossa dalla Confederazione sui carburanti» [RU 2011 3467, art. 1 lett. a]). Cfr. anche n. marg. 154 e 155. |
Esempio: |
1 La presente ordinanza disciplina la riscossione delle tasse da parte dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), comprese le sue stazioni federali di ricerca, per prestazioni e decisioni nell’ambito della legge federale del 29 aprile 19982 sull’agricoltura e delle relative disposizioni d’esecuzione, nonché per prestazioni di carattere statistico di cui alla legge del 9 ottobre 19923 sulla statistica federale che l’UFAG fornisce. 2 Essa disciplina altresì la riscossione di tasse da parte di organi d’esecuzione a cui l’UFAG ha affidato compiti d’esecuzione.
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35 | Siffatte designazioni abbreviate possono essere utili anche quando il termine o l’espressione in questione ricorre soltanto due o tre volte nell’atto normativo; viceversa può essere opportuno rinunciare a introdurre una designazione abbreviata sebbene il termine o l’espressione ricorra più volte, in particolare se le occorrenze sono situate in punti molto distanti del testo. |
36 | La designazione abbreviata va introdotta alla prima occorrenza del termine o dell’espressione. Se il referente del termine o dell’espressione è disciplinato in una disposizione specifica che figura in un articolo successivo a quello in cui viene introdotta la designazione abbreviata, è possibile reintrodurre la designazione abbreviata. |
Esempio: |
1 Il Consiglio federale verifica periodicamente l’efficacia della presente legge. Esamina in particolare l’adeguatezza, l’efficacia e l’economicità: …
…
Sezione 4: Commissione delle poste
1 Il Consiglio federale nomina la Commissione delle poste (PostCom), composta da cinque a sette membri, e ne designa il presidente e il vicepresidente. …. |