_155

<< Cliccare per visualizzare l'indice >>

155

_155

PDF document Return to chapter overview
155Nel titolo di un’ordinanza che non è emanata dal Consiglio federale l’autorità emanante è indicata secondo la regola di cui al n. marg. 6. Se l’autorità emanante è indicata con la sua abbreviazione, nella frase performativa dell’ingresso si utilizza la sua denominazione ufficiale completa seguita dall’abbreviazione tra parentesi.
Esempio:

Ordinanza del DFI
concernente i funghi commestibili e il lievito

del 23 novembre 2005

 

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

ordina:

è RU 2005 6017