184 | Se l’entrata in vigore è scaglionata in numerose fasi, può rivelarsi opportuno indicare mediante apposite disposizioni quali parti dell’atto sono già entrate in vigore e quali entreranno in vigore in un secondo tempo. La presenza di siffatte disposizioni informative in un’ordinanza sull’entrata in vigore parziale è ammissibile nella misura in cui tali ordinanze sono pubblicate unicamente nella RU. |
La disposizione normativa – che dispone l’entrata in vigore parziale – deve tuttavia essere chiaramente disgiunta dalle disposizioni informative.
185 | Le varie disposizioni seguono l’ordine seguente: |
– | prima disposizione informativa, che specifica quali articoli sono già entrati in vigore; essa figura nella nota a piè di pagina concernente l’atto in questione, citato nell’ingresso; |
– | disposizione normativa, che dispone l’entrata in vigore parziale; |
– | seconda disposizione informativa, che specifica quali articoli entreranno in vigore in un secondo tempo. |
Esempio: |
Ordinanza
del 12 ottobre 2011
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 116 capoverso 2 della legge del 12 giugno 20091 sull’IVA (LIVA), ordina: Articolo unico 1 L’articolo 78 capoverso 4 LIVA entra in vigore il 1° gennaio 2012. 2 L’articolo 34 capoverso 3 entrerà in vigore in un secondo tempo.
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