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Direttive di tecnica legislativa (DTL) > Titolo 1 Leggi federali > Capitolo 1 Nuova legge o revisione totale di una legge > Sezione 6 Disposizioni finali > Entrata in vigore > Entrata in vigore differenziata > Ordinanze sull’entrata in vigore parziale di una legge (caso particolare di entrata in vigore differenziata) > – Contenuto e struttura 

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184Se l’entrata in vigore è scaglionata in numerose fasi, può rivelarsi opportuno indicare mediante apposite disposizioni quali parti del­l’atto sono già entrate in vigore e quali entreranno in vigore in un secondo tempo. La presenza di siffatte disposizioni informative in un’ordinanza sull’entrata in vigore parziale è ammissibile nella misura in cui tali ordinanze sono pubblicate unicamente nella RU.

La disposizione normativa – che dispone l’entrata in vigore parziale – deve tuttavia essere chiaramente disgiunta dalle disposizioni informative.

185Le varie disposizioni seguono l’ordine seguente:
prima disposizione informativa, che specifica quali articoli sono già entrati in vigore; essa figura nella nota a piè di pagina concernente l’atto in questione, citato nell’ingresso;
disposizione normativa, che dispone l’entrata in vigore parziale;
seconda disposizione informativa, che specifica quali articoli entreranno in vigore in un secondo tempo.
Esempio:

Ordinanza
concernente un’entrata in vigore parziale della legge sull’IVA

 

del 12 ottobre 2011

 

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 116 capoverso 2 della legge del 12 giugno 20091 sull’IVA (LIVA),

ordina:

Articolo unico

1 L’articolo 78 capoverso 4 LIVA entra in vigore il 1° gennaio 2012.

2 L’articolo 34 capoverso 3 entrerà in vigore in un secondo tempo.

 

1RS 641.20; disposizioni già entrate in vigore: RU 2009 5203, 5256