176 | Per entrata in vigore differenziata s’intendono i casi in cui le disposizioni di un atto normativo non entrano tutte in vigore simultaneamente, bensì a date diverse. L’entrata in vigore parziale (n. marg. 182–186) è un caso particolare di entrata in vigore differenziata contraddistinto dal fatto che le date di entrata in vigore non vengono tutte stabilite simultaneamente; in altre parole, si stabilisce soltanto la data di entrata in vigore di una parte delle disposizioni poiché le altre disposizioni sono già state messe in vigore o lo saranno solo ulteriormente (o per entrambi i motivi). |