Regole generali

 

<< Cliccare per visualizzare l'indice >>

Direttive di tecnica legislativa (DTL) > Titolo 4 Ordinanze del Consiglio federale > Capitolo 1 Nuova legge o revisione totale di una legge > Sezione 7 Allegati > Regole generali

Regole generali

 

PDF document Previous pageReturn to chapter overview Next page
65Oltre alle disposizioni abrogative e modificatrici (n. marg. 48), è possibile porre in allegato talune disposizioni di un atto normativo qualora la chiarezza e comprensibilità ne risultino migliorate. Ciò è particolarmente indicato se la materia da disciplinare non può essere presentata con la consueta struttura per articoli oppure se la corretta applicazione dell’atto normativo esige una rappresentazione grafica.
Come esempi tipici si possono menzionare:
a.lunghi elenchi o tabelle (cfr. ad es. RU 2007 1023, all. 1 [Elenco di gamme di frequenza]; RU 2012 2147, all. [Elenco di sostanze chimiche]; RU 2006 1945, all. 1 [Elenco di dati di sistemi d’informazione con relativi diritti di accesso]; RU 2008 5343, all. [Elenco di tariffe]);
b.illustrazioni (in particolare pittogrammi) e tabelle di carattere normativo        
(cfr. ad es. RU 2007 821, all. 1 n. 1 e 7; RU 2011 1985, all.);
c.illustrazioni di carattere non normativo, volte a esplicitare il testo normativo        
(cfr. ad es. RU 2001 334, all. 5);
d.lunghi elenchi di definizioni o di equivalenze terminologiche        
(cfr. ad es. RU 2007 6267, all. 1);
e.lunghi elenchi di rimandi, segnatamente ad atti dell’Unione europea        
(cfr. ad es. RU 2010 4045, all.).
66Le illustrazioni di carattere non normativo (n. marg. 65 lett. c) sono ammesse se facilitano la comprensione di disposizioni materiali complesse o estremamente tecniche.
67La riproduzione a colori è ammessa soltanto per le illustrazioni (in particolare i pittogrammi) di carattere normativo (n. marg. 65 lett. b) (cfr. ad es. RU 2009 4241, cifra II; RU 2011 3477, all. 3.6 [«etichetteEnergia»]).
68Se un atto ha più allegati, questi sono disposti seguendo l’ordine delle disposizioni a cui si riferiscono e numerati con cifre arabe progressive (cfr. ad es. RU 1999 476).
69Il nesso tra l’articolato e l’allegato deve sempre essere garantito. A tal fine, una disposizione di carattere normativo all’interno dell’artico­lato stabilisce mediante esplicito rinvio la pertinenza materiale dell’al­legato all’atto normativo (ad es.: «Le aziende ottengono l’autorizza­zione se soddisfano le esigenze di cui all’allegato 1»). Nell’allegato – tra parentesi in alto a destra, sotto la dicitura «Allegato» o «Allegato … [numero dell’allegato in cifre arabe]» – si rinvia alla corrispondente disposizione dell’artico­lato (cfr. n. marg. 93); il titolo dell’allegato deve corrispondere per quanto possibile al testo della disposizione dell’articolato che vi fa riferimento.
Esempio:
Art. 17Elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali

1 L’elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali secondo l’articolo 20 capoverso 1 OsAlA è riportato nell’allegato 2.

 

Allegato 2

(art. 17 cpv. 1)

Elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali
(elenco degli additivi)

 

è *RU 2011 5699

Per quanto concerne la modifica di allegati e l’aggiunta di un allegato a un atto normativo cfr. n. marg. 297 e 298.