65 | Oltre alle disposizioni abrogative e modificatrici (n. marg. 48), è possibile porre in allegato talune disposizioni di un atto normativo qualora la chiarezza e comprensibilità ne risultino migliorate. Ciò è particolarmente indicato se la materia da disciplinare non può essere presentata con la consueta struttura per articoli oppure se la corretta applicazione dell’atto normativo esige una rappresentazione grafica. |
| Come esempi tipici si possono menzionare: |
a. | lunghi elenchi o tabelle (cfr. ad es. RU 2007 1023, all. 1 [Elenco di gamme di frequenza]; RU 2012 2147, all. [Elenco di sostanze chimiche]; RU 2006 1945, all. 1 [Elenco di dati di sistemi d’informazione con relativi diritti di accesso]; RU 2008 5343, all. [Elenco di tariffe]); |
b. | illustrazioni (in particolare pittogrammi) e tabelle di carattere normativo
(cfr. ad es. RU 2007 821, all. 1 n. 1 e 7; RU 2011 1985, all.); |
c. | illustrazioni di carattere non normativo, volte a esplicitare il testo normativo
(cfr. ad es. RU 2001 334, all. 5); |
d. | lunghi elenchi di definizioni o di equivalenze terminologiche
(cfr. ad es. RU 2007 6267, all. 1); |
e. | lunghi elenchi di rimandi, segnatamente ad atti dell’Unione europea
(cfr. ad es. RU 2010 4045, all.). |
66 | Le illustrazioni di carattere non normativo (n. marg. 65 lett. c) sono ammesse se facilitano la comprensione di disposizioni materiali complesse o estremamente tecniche. |
67 | La riproduzione a colori è ammessa soltanto per le illustrazioni (in particolare i pittogrammi) di carattere normativo (n. marg. 65 lett. b) (cfr. ad es. RU 2009 4241, cifra II; RU 2011 3477, all. 3.6 [«etichetteEnergia»]). |
68 | Se un atto ha più allegati, questi sono disposti seguendo l’ordine delle disposizioni a cui si riferiscono e numerati con cifre arabe progressive (cfr. ad es. RU 1999 476). |
69 | Il nesso tra l’articolato e l’allegato deve sempre essere garantito. A tal fine, una disposizione di carattere normativo all’interno dell’articolato stabilisce mediante esplicito rinvio la pertinenza materiale dell’allegato all’atto normativo (ad es.: «Le aziende ottengono l’autorizzazione se soddisfano le esigenze di cui all’allegato 1»). Nell’allegato – tra parentesi in alto a destra, sotto la dicitura «Allegato» o «Allegato … [numero dell’allegato in cifre arabe]» – si rinvia alla corrispondente disposizione dell’articolato (cfr. n. marg. 93); il titolo dell’allegato deve corrispondere per quanto possibile al testo della disposizione dell’articolato che vi fa riferimento. |
Art. 17 | Elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali |
1 L’elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali secondo l’articolo 20 capoverso 1 OsAlA è riportato nell’allegato 2.
…
Allegato 2
(art. 17 cpv. 1)
Elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali
(elenco degli additivi)
…
|
è *RU 2011 5699
Per quanto concerne la modifica di allegati e l’aggiunta di un allegato a un atto normativo cfr. n. marg. 297 e 298.