4 | Nel titolo degli atti normativi più importanti (legge federale, decreto federale, ordinanza del Consiglio federale) non si indica l’autorità che emana l’atto. I titoli di questi atti hanno il tenore seguente: |
| 1. Legge federale:
«Legge federale su …» / «Legge federale concernente …» |
| 2. Decreto federale:
«Decreto federale su …» / «Decreto federale concernente …» /
«Decreto federale che approva …» / ecc. |
| 3. Ordinanza del Consiglio federale:
«Ordinanza su …» / «Ordinanza concernente …». |
190* | I decreti federali sono sempre designati come tali nel titolo («decreto federale su … / decreto federale che approva … / …»). Nel titolo dei decreti federali semplici si omette l’indicazione «semplice». La data di un decreto federale semplice è quella della decisione del Consiglio che per ultimo l’ha approvato. |
| * Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 18 mag. 2017. |
195 | Quando sono pubblicati, i trattati internazionali o le risoluzioni di organizzazioni internazionali recano il loro titolo per esteso. Nel messaggio e nei decreti di approvazione si possono utilizzare titoli più brevi non ufficiali (cfr. n. marg. 198, 199 e 200). |
196 | Se il decreto federale che approva un trattato internazionale non contiene atti normativi di attuazione del trattato, il titolo del decreto ha il tenore seguente: «Decreto federale che approva …». |
Decreto federale
che approva l’Accordo tra la Svizzera e la Serbia sulla cooperazione di polizia nella lotta contro la criminalità
del 1° ottobre 2010
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è RU 2011 809
198 | Per non pregiudicare la leggibilità (non da ultimo in vista di un’eventuale votazione popolare), nel titolo del decreto federale il trattato internazionale da approvare è citato in forma quanto possibile sintetica ma idonea a identificarlo in modo inequivocabile. Il titolo del trattato è invece riportato per esteso nell’articolo 1 capoverso 1 del decreto federale. La regola «sintetico quanto possibile e preciso quanto necessario» implica che: |
– | per quanto concerne il tipo di trattato internazionale («trattato», «convenzione», «accordo», «protocollo», «emendamento della convenzione», ecc.), occorre attenersi alla denominazione del medesimo; |
– | il titolo del trattato è di norma riportato senza data (cfr. tuttavia n. marg. 200); |
– | se esiste, va utilizzato il titolo breve ufficiale; ad esempio, la «Convenzione del 4 aprile 1997 per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina» (RU 2008 5137) è citata nel titolo del decreto federale con il titolo breve ufficiale «Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina» (*RU 2008 5125); |
– | se il trattato verte essenzialmente sull’istituzione di un’organizzazione internazionale, il titolo del decreto federale può essere formulato come segue: «Decreto federale concernente l’adesione della Svizzera a …» (cfr. ad es. RU 2003 1058, 2006 1361). |
199 | Nel caso di trattati che menzionano nel titolo la Svizzera e uno o più altri Stati, al titolo del decreto di approvazione si applicano inoltre le seguenti regole: |
– | i nomi degli Stati contraenti sono per quanto possibile riportati in forma abbreviata (ad es. «Svizzera» e non «Confederazione Svizzera», «Germania» e non «Repubblica federale di Germania»)*; |
– | di norma sono menzionati gli Stati contraenti e non i relativi Governi (dunque «Francia» e non «Governo della Repubblica Francese»); |
– | di norma si menzionano dapprima le Parti contraenti (ad es. «tra la Svizzera e la Slovenia») e in seguito l’oggetto dell’accordo (ad es. «sulla cooperazione nella lotta contro la criminalità»); |
– | poiché nella «versione svizzera» del trattato la Svizzera va menzionata prima della o delle altre Parti contraenti (mentre nella «versione estera» accade l’opposto; cosiddetto «Alternat»), anche nel titolo del decreto di approvazione si menziona dapprima la Svizzera; |
– | nel caso di un accordo che ne modifica uno esistente, le Parti contraenti sono menzionate una sola volta, ossia soltanto nel titolo dell’accordo modificato (accordo di base), salvo ad esempio in caso di successione di Stati. |
* Sono vincolanti le denominazioni degli Stati figuranti in TERMDAT, la banca dati terminologica dell’Amministrazione federale: termdat.ch.
200 | La regola «sintetico quanto possibile e preciso quanto necessario» si applica in particolare nel caso in cui l’approvazione verta su un accordo aggiuntivo a un trattato internazionale esistente («Decreto federale che approva il Protocollo su…, aggiuntivo alla Convenzione su…»). |
In deroga al n. marg. 198 secondo trattino, in questi casi può essere opportuno indicare nel titolo del decreto le date in cui sono stati conclusi rispettivamente il trattato di base e l’accordo aggiuntivo. Occorre prestare attenzione affinché i due trattati possano essere distinti in modo inequivocabile.
Decreto federale
che approva il Protocollo del 24 gennaio 2002 relativo al trapianto di organi e di tessuti di origine umana, aggiuntivo alla Convenzione del 4 aprile 1997 sui diritti dell’uomo e la biomedicina
del 12 giugno 2009
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è *RU 2010 863